Anche per il 2022, come già per 2020 e 2021 le societa':
- sottoposte a procedura fallimentare o
- in amministrazione straordinaria,
le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, sono esonerate:
- dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e
- dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92 2012 (il cosiddetto ticket licenziamento).
La misura era stata prevista inizialmente per il 2020 e 2021 dall'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e prorogata per il 2022 dall'articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.
Inps ha pubblicato le nuove istruzioni nel messaggio 1400 del 29 marzo 2022.
Si ricorda che va richiesta in primo luogo autorizzazione al MInistero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda).
Conseguentemente il decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, TFR e c.d. ticket di licenziamento, separatamente per ogni anno di competenza.
In secondo luogo, le aziende interessate ( o i curatori), in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” .
Per l'agevolazione sono stati stanziati 16 milioni di euro per il 2022.
Le modalità operative per l’inoltro della domanda sono state rese note con il messaggio INPS n. 3920/2020.