HOME

/

LAVORO

/

LAVORO ESTERO 2023

/

IMPOSTA SOSTITUTIVA PENSIONI ESTERE: NON PER TUTTI I FONDI INTEGRATIVI

2 minuti, Redazione , 25/03/2022

Imposta sostitutiva pensioni estere: non per tutti i fondi integrativi

L'agenzia chiarisce i limiti per l'applicazione del regime agevolato 24ter TUIR per i redditi da pensione estera: non vale per tutte le prestazioni integrative. Ecco perché

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le prestazioni di un fondo previdenziale integrativo inglese  erogate senza il  raggiungimento di una certa età anagrafica non costituiscono reddito da pensione per la normativa italiana,  quindi non è applicabile l'imposta sostitutiva del 7% per il contribuente che si trasferisca in Italia.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 150 del 23 marzo 2022.

Vediamo maggiori dettagli sul caso sottoposto all'amministrazione finanziaria e le motivazioni della risposta.

Pensione integrativa inglese e trasferimento residenza in Italia 

L'Istante nell'Interpello faceva presente di essere  titolare di un fondo pensione privato, istituito nel Regno Unito (complementare allo "statutory social security",  ovvero al regime di previdenza sociale obbligatorio),  messo a disposizione dal datore di lavoro  e al quale egli aveva versato somme integrative.  

Posto che intendeva trasferirsi in Italia,  chiedeva conferma della possibilità di  usufruire del all'articolo 24-ter TUIR che prevede la'applitacione di una flat tax al 7% su tali redditi a condizione che il pensionato si trasferisca in un piccolo Comune in una delle Regioni del Meridione 

Attenzione va posta al fatto che iafferma lo stesso istante:  l'utilizzo del fondo  particolarmente flessibile, in quanto 

  1.  non è legato alla cessazione del rapporto di lavoro
  2. né al raggiungimento di una certa etàanagrafica".

La risposta dell'Agenzia 

Nella risposta in primo luogo viene ricordato il tenore letterale della norma che prevede :

" i soggetti  non fiscalmente residenti in Italia nei 5 anni precedenti "che

  •  trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2,:
  • in uno dei comuni , con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, nel territorio delle regioni  Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia o
  •  in uno dei comuni con popolazione non  superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, 

possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria,  prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, aun'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per  ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».

I chiarimenti sono stati forniti con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E , in cui viene specificato anche  che :  "Per l'accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».

Sul caso specifico quindi l'Agenzia conclude che " le  prestazioni in oggetto derivanti dalla sua adesione al fondo integrativo (complementare  allo "statutory social security"), la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento,  non sono qualificabili come trattamento pensionistico.  Pertanto, poiché le stesse non sono riconducibili nell'ambito applicativo di cui  all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, l'Istante non può accedere al regime di  favore".

Ti possono  interessare:

 l'ebook   "Pensioni 2022" di L. Pelliccia 

Visita anche il Focus Lavoro con ebook e Libri in continuo aggiornamento

Tag: TFR E FONDI PENSIONE TFR E FONDI PENSIONE LAVORO ESTERO 2023 LAVORO ESTERO 2023 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LAVORO ESTERO 2023 · 18/04/2024 Retribuzioni convenzionali le istruzioni INAIL

Pubblicata la circolare di istruzioni INAIL sull'applicazione delle retribuzioni convenzionali per l'estero 2024

Retribuzioni convenzionali le istruzioni INAIL

Pubblicata la circolare di istruzioni INAIL sull'applicazione delle retribuzioni convenzionali per l'estero 2024

Disoccupazione lavoratori rimpatriati: le regole INPS

Riepilogo delle istruzioni per l'indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati nel messaggio INPS 1328/2024

Lavoro da remoto e nomadi digitali: come funziona il nuovo visto?

Chi sono i nomadi digitali? le nuove regole per il lavoro altamente qualificato da remoto con il NOMAD DIGITAL VISA Italiano

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.