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REGISTRO REVISORI: RELAZIONE ANNUALE TIROCINIO E SOSPENSIONE PER MANCATO INVIO

Registro revisori: relazione annuale tirocinio e sospensione per mancato invio

Le regole per riprendere il tirocinio in caso di sospensione del Revisore tirocinante per mancato invio della relazione annuale

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Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante revisore redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Come specificato anche sul sito del MEF sezione Revisione Legale, la relazione annuale va presentata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 4 del DM 146/2012

Qualora il tirocinante non provveda all’invio della relazione entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’ultima relazione omessa, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione.

Tirocinio revisori legali: come regolarizzare la sospensione dal registro per mancato invio della relazione annuale

Se il tirocinio è sospeso per mancato invio della relazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, l’interessato potrà trasmettere l’omessa relazione mediante la compilazione del MODULO TR-11

In particolare, il tirocinante, mediante la compilazione del modulo TR-11, potrà comunicare di volere riprendere il tirocinio anche presso un revisore diverso da quello risultante dal Registro del tirocinio, purché iscritto nella “Sezione A” del Registro dei revisori legali e che sia in grado di assicurare la formazione pratica.

Al modulo è allegata la relazione sull’attività svolta nella quale vanno specificati in modo analitico gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento il tirocinante ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale, escludendo attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali.

Il modulo, compilato on-line e salvato in locale, può essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con allegati i documenti di identità dei sottoscrittori.

Il modulo, completo dei relativi allegati, va trasmesso esclusivamente al seguente indirizzo PEC: 

[email protected] .

Il tirocinio riprenderà dalla data di presentazione della prevista relazione.

Se invece l’interessato non intende proseguire il tirocinio potrà presentare una domanda di cancellazione dal registro stesso con il MODELLO TR-06.

Il tirocinante sospeso che non comunica di voler riprendere il tirocinio nel termine di due anni decorrenti dalla data di sospensione,  è cancellato, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Tirocinio revisori legali: la relazione annuale

La relazione annuale del tirocinante revisore ha un’importanza fondamentale al fine di consentire le opportune verifiche sul corretto assolvimento dell’obbligo di collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione legale ricoperti dal revisore legale o dalla società di revisione presso cui il tirocinio è svolto.

La valutazione complessiva dell’attività svolta verrà infatti eseguita alla presentazione dell’ultima relazione da parte del tirocinante, verificato, da parte del Mef, il completamento del periodo di tirocinio e previo parere della Commissione centrale per i revisori legali, tenuto conto della pertinenza e della completezza delle attività indicate in ciascuna relazione annuale presentata nel triennio.

Per l'importanza che la relazione riveste, essa dovrà essere stilata con un sufficiente grado di dettaglio (almeno dieci righe) che dovranno necessariamente contenere precisa indicazione delle vari fasi delle procedure di revisione legale (es. accettazione dell’incarico, pianificazione, programmazione dell’intervento, svolgimento delle verifiche di sostanza, valutazione degli errori, espressione del giudizio) alle quali il tirocinante ha collaborato, con dovizia di particolari inerenti lo svolgimento pratico delle stesse.

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