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SANZIONI LAVORO: IL GIUDICE DEVE ASSICURARSI CHE SIANO PROPORZIONATE

2 minuti, Redazione , 10/03/2022

Sanzioni lavoro: il giudice deve assicurarsi che siano proporzionate

Sono contrarie alla normativa comunitaria le sanzioni per adempimenti amministrativi di importo sproporzionato. La sentenza della Corte UE C 205-2020

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Con la sentenza c- 205 2020 (QUI IL TESTO)  piubblicata l'8 marzo 2022 , in tema di applicabilità della normativa comunitaria e sanzioni per inadempimenti sul distacco di lavoratori , la Corte di Giustizia europea ha affermato che   il giudice nazionale deve valutare la proporzionalità delle sanzioni per la violazione di obblighi amministrativi  e in caso contrario può disapplicarle.

Il caso  sottoposto da un giudice austriaco riguardava una società  stabilita in Slovacchia  che aveva distaccato taluni  dipendenti presso una società stabilita a  in Austria.  Veniva sanzionata dalla autorità locale  per un importo di EUR 54.000, in ragione dell’inosservanza di diversi obblighi previsti dalla legge austriaca in materia di  diritto del lavoro, relativi, in particolare alla conservazione e alla messa a disposizione di  documentazione salariale e previdenziale.

Il giudice del Tribunale amministrativo  regionale della Stiria, Austria si era quindi rivolto alla corte  che aveva constatato il carattere sproporzionato delle  sanzioni inflitte per violazione di obblighi, essenzialmente amministrativi,. La normativa  austriaca prevedeva infatti in caso di inadempimento di obblighi in

materia di diritto del lavoro relativi alla dichiarazione di lavoratori e alla conservazione di documenti salariali,  l’imposizione di :

  1. sanzioni pecuniarie di importo elevato che non possono essere inferiori a un importo predefinito,
  2.  imposte cumulativamente per ogni lavoratore interessato e senza massimale, e
  3.  alle quali si aggiunge un contributo  alle spese del procedimento pari al 20% del loro importo

 Tale norma dopo la pronuncia della Corte non era stata pero modificata dal governo austriaco 

Il giudice del rinvio ha deciso  quindi a sua volta di interrogare la Corte sulla questione  della applicabilità della direttiva in tema di :

proporzionalità delle sanzioni e sugli o

bblighi incombenti ad un giudice nazionale investito di una controversia nella quale  occorra applicare norme nazionali che impongono sanzioni sproporzionate.

Il Giudizio della Corte Europea

In primo luogo, la Corte dichiara che l’articolo 20 della direttiva 2014/67, nella parte in cui richiede  che le sanzioni che esso prevede siano proporzionate, è dotato di effetto diretto e può pertanto  essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di uno Stato membro che ne  abbia fatto una trasposizione erronea. 

Inoltre sottolinea che per il principio del primato del diritto comunitario le autorità nazionali possono disapplicare qualsiasi normativa che sia contraria al requisito  previsto dalla direttiva 2014/67, "nella misura necessaria per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate".

Tale aspetto è in capo al giudice nazionale che puo, anzi deve  rimodulare la sanzione sino a un importo proporzionato, pur tenendo in conto la necessita di non  indebolire l’efficacia e il potere dissuasivo delle sanzioni.

Questa interpretazione secondo la corte non  attribuisce una eccessiva discrezionalità al giudice locale e quindi non si verifica alcun contrasto con i principi di certezza del diritto,  in quanto la sanzione sarà comunque definita sulla base della normativa comunitaria.

Infine poiché il requisito di proporzionalità previsto dall'articolo 20 della direttiva 2014/67 implica una limitazione delle sanzioni che deve essere osservata da tutte le autorità nazionali responsabili  dell'applicazione di tale requisito nell'ambito delle loro competenze, pur consentendo loro di  irrogare sanzioni diverse a seconda della gravità dell'infrazione in base alla normativa nazionale  applicabile, non si può ritenere che tale requisito pregiudichi il principio della parità di trattamento.


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