Sul sito della CNCE sono state pubblicate nuove faq tecnico/operative riguardanti l'adempimento dell' obbligo di certificare la congruità della manodopera in edilizia prevista dal DM n. 143/2021 e in vigore dallo scorso 1 novembre 2021. La CNCE aveva già fornito alcune FAQ pubblicate a novembre 2021 e una successiva serie del 17 dicembre 2021.
Ricordiamo nei prossimi paragrafi brevemente di cosa si tratta.
Congruità occupazionale e DoCOA
Il nuovo adempimento sulla verifica di congruità della manodopera in edilizia è obbligatorio dallo scorso 1 novembre 2021 e riguarda il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse. In particolare la verifica della congruità si applica :
- nell’ambito dei lavori pubblici;
- nell'ambito dei lavori privati di importo superiore a 70 mila euro
Leggi per maggiori dettagli Congruità in edilizia: decreto e tabella ministeriale.
La Commissione nazionale ha implementato sul sito www.congruitanazionale.it, il portale CNCE Edilconnect, utilizzabile dagli operatori per l’attuazione della verifica della congruità del valore della manodopera nei cantieri rispetto all'importo complessivo dell'opera.Consente di inserire i dati sul personale attivo nei cantieri e richiedere la certificazione di congruità alla cassa edile di riferimento.
INPS ha reso disponibile inoltre dal 18 gennaio 2022 a fini della verifica da parte dei committenti e tutti gli operatori la piattaforma MOCOA ( Monitoraggio congruità occupazionale appalti) che fconsente verificare la regolarità degli adempimenti in materia previdenziale per tutti i soggetti coinvolti negli appalti .Leggi anche Congruità occupazionale appalti online l'applicativo INPS.
Congruità manodopera le FAQ
Un importante chiarimento alla faq n. 2 del 15.11.2021 precisava che se in un cantiere edile risulta un'impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl al momento dell’inserimento del cantiere, l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera. Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile. I lavori edili sono individuati dall’art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.
Durc congruità e bonus edilizi
Nelle ultime faq si precisa ancora che
- In caso di mancata congruità, l’impresa può perdere i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi in quanto il DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line”
- In tema di manodopera dei lavoratori distaccati da imprese di paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria, Rep. San Marino che sono esonerati dall’iscrizione in Cassa alla luce degli accordi di reciprocità, l’art. 5, co. 5 del DM prevede la possibilità di giustificare costi non registrati in Cassa attraverso l’esibizione di “documentazione idonea” come ad esempio le fatture attestanti il costo del lavoro.