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CCNL L'ADESIONE PUÒ ESSERE ANCHE IMPLICITA

2 minuti, Redazione , 17/01/2022

CCNL l'adesione può essere anche implicita

Sentenza cassazione 74 2022: l'azienda che applica alcuni elementi del contratto integrativo è vincolata ad applicarlo integralmente anche senza adesione espressa

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Con la Sentenza n. 74 del 4 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ribadisce che  l'adesione ad un contratto collettivo sia nazionale che di secondo livello  puo essere ritenuta sussistente sulla base di comportamenti concreti posti in essere anche in mancanza di una adesioe espressa e da tale adesione conseguono quindi tutti gli obblighi contenuti nel contratto stesso . Nello specifico la Suprema Corte conferma la decisione dell Corte di appello  di illegittima disapplicazione  di un contratto integrativo 

La causa  vedeva un lavoratore richiedere il pagamento del premio di produzione previsto dal contratto integrativo,  mentre la Societa datrice di lavoro  affermava di non essere stata vincolata dato che aveva disdetto la propria adesione all'associazione nazionale di rappresentanza delle imprese 

Ecco i dettagli  della sentenza

 La Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi istruttori, di fonte documentale, dimostravano che la società - anche dopo l'anno 2010 e, comunque, successivamente all'atto di disdetta di adesione all'associazione nazionale di rappresentanza delle imprese  aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie previste dal contratto integrativo interaziendale, sicché risultava illegittimo il rifiuto di pagare l'ulteriore voce.

Invece secondo la societa  la disapplicazione era legittima in quanto :

  1.  i contratti collettivi sono contratti di diritto comune e che la formale disdetta all'iscrizione a Confindustria comportava una legittima disapplicazione del contratto integrativo interaziendale del 17/11/2004 che la società non aveva mal sottoscritto;
  2.  la continua applicazione di alcune voci retributive (elementi fissi) previste dal suddetto contratto integrativo  non legittimava il lavoratore ad avere aspettative sull'applicazione di tutte le clausole del contratto.

La cassazione ritiene di confermare la sentenza di appello  ricordando di aver ripetutamente affermato che: "i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni  ma anche ei casi in cui :

  •  abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure
  •  li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto.

In particolare evidenzia che " la Corte di merito ha affermato che la società, anche dopo l'anno 2010, "ha continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come "ex ristrutturazione salariale", "premio di produzione", "premio di produttività e qualità", "premio di partecipazione - parte fissa", "buoni pasto")". Da  questa  prolungata applicazione  giustamente la Corte da dedotto che pur avendo dato la disdetta dall'associazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria), veniva  mantenuto l'applicazione della contrattazione collettiva. 

Per la Cassazione tale decisione è rispettosa dei principi sopra richiamati per cui il ricorso della società viene respinto.

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