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BONUS FACCIATE: SCONTO IN FATTURA ANCHE PER LAVORI ESEGUITI DOPO IL 31.12

Bonus facciate: sconto in fattura anche per lavori eseguiti dopo il 31.12

Il MEF in risposta alla interrogazione n 5-07055 del 17.11 sul superbonus implicitamente parla di bonus facciate e sconto in fattura con pagamenti per lavori non ultimati al 31.12

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Con risposta del MEF alla interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021 (con oggetto "chiarimenti per l'accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge n 34 del 2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori) si forniscono chiarimenti in tema di superbonus e implicitamente anche di bonus facciate.

In particolare, con il contenuto della interrogazione gli Onorevoli fanno riferimento all'art 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con il quale si è introdotto il cosiddetto Superbonus che prevede precisi termini per l'esecuzione dei lavori per i quali è concessa la detrazione.
Gli Onorevoli rilevano che l'art 121 che prevede che il contribuente possa cedere il credito maturato, stabilisce che l'opzione possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e che ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento

Tanto premesso si chiede «se si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato art 119 e segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di "Superbonus-ecobonus" e il miglioramento sismico nel caso di "Super bonus-sismabonus" nei termini asseverati al momento dell'inizio dei lavori ».

Dopo una premessa che ricorda le norme sulla possibilità di usufruire al posto della detrazione, dello sconto in fattura e della cessione del credito, utilizzabile anche per stati di avanzamento, si chiarisce che relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, anche se le norme non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima, come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.
Si ricorda inoltre che in risposta a precedenti interrogazioni parlamentari, è stato, in particolare, chiarito, con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori, che l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati.
Ai fini della agevolazione si precisa che tale condizione sarà ovviamente verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell'eventuale assenza di altro requisito richiesto dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d'imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni

Pertanto, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l'opzione di cui all'art 121 del decreto Rilancio relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell'intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell'agevolazione, atteso che, l'applicazione della detrazione è subordinata, tra l'altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti.

Allegato

Interrogazione parlamentare n. 5-07055

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

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