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SOMMINISTRAZIONE E DISTACCHI A CATENA: LE INDICAZIONI DELL'ISPETTORATO

4 minuti, Redazione , 27/10/2021

Somministrazione e distacchi a catena: le indicazioni dell'Ispettorato

Distacco transnazionale in somministrazione: le istruzioni della circolare INL n. 2 2021

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L’Ispettorato nazionale del lavoro  con la circolare 2 del 19 ottobre 2021 chiarisce le  norme sul “distacco a catena” (o "doppio distacco")  di lavoratori all'estero, o per la precisione negli stati membri dell'Unione Europea,  attraverso agenzie di somministrazione di lavoro. La disciplina è stata oggetto infatti di modifiche,  introdotte con il decreto legislativo 122/2020 che ha recepito la  Direttiva europea n. 957 del 28 giugno 2018. 

Il decreto di recepimento, a sua volta, ha modificato il precedente D.Lgs. n. 136/2016.

La disciplina specifica per le ipotesi di doppi distacchi o distacchi a catena di lavoratori somministrati,  un rafforzamento delle tutele già previste e un ampliamento  di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata. 

Le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 122/2020  sono già in vigore dal 30 settembre 2020. 

La circolare segnala  le novità introdotte  in particolare sulle nuove fattispecie di illecito  riferite agli obblighi informativi e amministrativi connessi con i distacchi a catena.

Distacchi a catena in ingresso e in uscita

Vengono innanzitutto distinte le due ipotesi :

  1. doppio distacco con  ingresso in Italia 
  2. doppio distacco in uscita dall'italia 

Nel primo caso l'agenzia di  somministrazione con sede in un altro Stato dell'Unione europea invia il dipendente in Italia  per una prestazione di servizi presso una impresa utilizzatrice estera,  la quale a sua volta stipula un rapporto commerciale (appalto, subappalto, distacco infragruppo) con una impresa  italiana. 

Il distacco in uscita invece prevede che il lavoratore venga inviato dall'agenzia di somministrazione estera ad una  impresa italiana, la quale distacca invece il lavoratore di nuovo all'estero. 

In entrambi i casi , sottolinea la circolare  in base della nuova disciplina, il lavoratore risulta sempre dipendente dell’agenzia di somministrazione con la quale è stato stipulato il primo rapporto di lavoro e, nonostante i vari distacchi che si possono susseguire  nei diversi stati membri, il soggetto responsabile del trattamento economico contrattuale e di tutti gli adempimenti connessi resta l’agenzia di somministrazione datrice di lavoro.

L'intento del legislatore infatti afferma l'ispettorato, è individuare un unico soggetto datore di lavoro che deve farsi carico degli obblighi contrattuali,  informativi e amministrativi.

Vale la pena sottolineare  nuovamente che la normativa è applicabile alle agenzie di somministrazione stabilite  nei Paesi dell'Unione europea. 

Adempimenti amministrativi dell'agenzia di somministrazione

I nuovi obblighi informativi e  di comunicazione gravano sull’agenzia di somministrazione straniera. 

L’invio in Italia del lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis primo periodo, deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'invio mediante l’utilizzo del Modello UNI – Distacco UE disponibile sulla piattaforma dedicata. Per la violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. In tali casi la comunicazione dovrà recare anche i “dati identificativi dell’impresa utilizzatrice” – situata in uno Stato diverso dal nostro Paese – “che invia lavoratori in Italia”.

Con D.M. 6 agosto 2021 attualmente all’esame degli organi di controllo è stato approvato il nuovo modello di comunicazione che entrerà in vigore a  a breve  Qui il testo del D.M.

Ulteriori obblighi riguardano:

  • la conservazione della documentazione  sul rapporto di lavoro e la nomina dei referenti.

Obblighi imprese utilizzatrici

L'impresa utilizzatrice “intermedia” è tenuta solo all’adempimento dell’obbligo di comunicazione solo in relazione ai propri dipendenti che siano distaccati nell’ambito dello stesso rapporto commerciale intrattenuto con l’impresa destinataria stabilita in Italia.

A carico dell'impresa utilizzatrice straniera invece c'è obbligo  di comunicare all'agenzia di somministrazione straniera, prima dell’invio del lavoratore, i dati, : 

- numero e generalità dei lavoratori distaccati in Italia;

- data inizio e fine distacco; 

- luogo di svolgimento della prestazione di servizi; 

- tipologia dei servizi. 

L’impresa utilizzatrice straniera deve consegnare copia all’impresa italiana, destinataria finale della prestazione, della informativa resa all’agenzia di somministrazione e della sua trasmissione, affinché la stessa possa esibirla agli organi di controllo.

L’art. 10-bis, comma 2, introduce a carico dell’impresa utilizzatrice italiana che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso SM (art. 1, comma 2 - bis secondo periodo, c.d. distacco in uscita) l’obbligo di informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese. 

La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore.

Legittimità dei distacchi

L'ispettorato si sofferma quindi sui criteri che il personale ispettivo è chiamato a utilizzare  per valutare la legittimità  del distacco transnazionale, come già affermato anche da recenti pronunce della Cassazione, ovvero 

  • l’effettiva presenza sul mercato dell’impresa utilizzatrice (o intermedia)  
  • la genuinità del rapporto commerciale  tra l'agenzia e l'impresa utilizzatrice che non può consistere in una ulteriore somministrazione di lavoratori 

Va sempre ricordato infatti che il decreto 122/2020  ribadisce il divieto della  doppia somministrazione  con l’art. 1, comma 2 -bis, secondo periodo.

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Allegato

INL circolare 2 2021 distacco
Fonte immagine: Foto di ELG21 da Pixabay

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