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EREDITÀ: RATE RESIDUE DI DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO. POSSIBILE UN SOLO TRASFERIMENTO

Eredità: rate residue di detrazione recupero edilizio. Possibile un solo trasferimento

Immobili ricevuti in eredità: agli eredi spetta la detrazione per spese di recupero del patrimonio edilizio del de cuius. Vediamo a quali condizioni e quando invece non spetta.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 612 del 20 settembre l'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento in merito alle detrazioni per spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio nel caso di trasferimento dell'immobile mortis causa. 

In particolare, essa specifica che il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 16-bis del TUIR stabilisce che «in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene». 

Immobili ricevuti in eredità: agli eredi spetta la detrazione per spese di recupero del patrimonio edilizio del de cuius?

Come ribadito dalla circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, in caso di acquisizione dell'immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell'immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale. 

Se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. 

La condizione della "detenzione materiale e diretta del bene" sottolinea l'Agenzia deve sussistere:

  • per l'anno dell'accettazione dell'eredità, 
  • ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. 

In caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all'acquirente/donatario neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell'eredità. 

Inoltre, in caso di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.

Nel caso di specie l'istante chiede se può usufruire, nella dichiarazione dei redditi modello 730/2021, della detrazione per spese relative alla ristrutturazione di un immobile acquisito per successione ossia chiede:

  • se può beneficiare nella dichiarazione 730/2021, e da qui in avanti, delle detrazioni relative alle quote di immobile di cui è venuto in possesso (la moglie prima erede è deceduta e l'istante ha da lei ereditato l'immobile sul quale ci sono detrazioni di cui usufruire)
  • se nel computo della rata può considerare la detrazione non fruita dalla moglie nell'anno precedente in quanto incapiente; se può utilizzare, nello stesso modo, anche l'ulteriore quota di detrazione spettante alla figlia, incapiente.

Secondo quanto sopra specificato l'istante, in qualità di erede della moglie deceduta, non potrà beneficiare delle quote residue della detrazione acquisite dalla stessa a seguito del decesso del padre.

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