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CONTRIBUTO AUTORI E INTERPRETI: FIRMATO IL DECRETO CON MODALITÀ ATTUATIVE

Contributo autori e interpreti: firmato il decreto con modalità attuative

Il contributo autori, interpreti ed esecutori spetta previa presentazione di domanda alla SIAE. Vediamo i requisiti per richiederlo.

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Firmato dai Ministri della Cultura e dell'Economia il Decreto n 311 del 17 agosto 2021 recante disposizioni attuative dell’articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, per l’anno finanziario 2021 

Il decreto disciplina le modalità di ripartizione e l'erogazione delle risorse a favore:

  • degli autori, 
  • degli artisti interpreti ed esecutori 
  • e dei lavoratori autonomi 

che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di seguito “OGC/EGI”

La quota di cui all’articolo 71-octies, comma 3-bis, della legge n. 633 del 1941, dei compensi incassati nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 71-septies della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, pari a 12.070.390,22 euro è così ripartita

a) il 45 %, pari a euro 5.431.675,599 è destinato agli autori; 

b) il 45 %, pari a euro 5.431.675,599 è destinato agli artisti interpreti ed esecutori; 

c) il 10 %, pari a euro 1.207.039,022 è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli OGC/EGI

Contributo agli autori

Il beneficio è riconosciuto a:

  • soggetti maggiorenni, 
  • residenti in Italia alla data del decreto
  • percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia
  • in possesso dei seguenti requisiti, riferiti all’anno 2019: 
    • a) reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro; 
    • b) reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro. 
    • Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità pari al 50% del reddito autorale liquidato nel 2019, per un importo massimo di euro 4.000,00 e fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, i soggetti interessati presentano alla Società italiana autori e editori Siae apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sui siti:

Siae, www.siae.it

Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, www.librari.beniculturali.it

La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti, dalla dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all’anno fiscale 2019, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Nella domanda va, altresì, indicato se sia stato conferito o meno il mandato per la gestione dei diritti ad un organismo di gestione collettiva, con la relativa denominazione, e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico

Contributo agli interpreti ed esecutori

Il beneficio è riconosciuto a:

  • soggetti maggiorenni, 
  • residenti in Italia alla data del decreto 
  • percettori di reddito soggetto a tassazione in Italia 
  • in possesso dei seguenti requisiti:
    • a) reddito complessivo lordo nell’anno 2019 non superiore a 20.000 euro; 
    • b) quota minima fatturata per cassa di 100 euro nell’anno 2019, ovvero 
    • c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), nel caso di artisti rappresentati da OGC/EGI abilitati, aver preso parte, quali interpreti primari o comprimari, ad almeno 4 fonogrammi o 4 puntate di serie televisive o 1 opera cinematografica negli anni 2019 e 2020.

Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità fissa e uguale per ciascun appartenente alla categoria, calcolato dividendo la somma complessiva di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), per il numero totale delle richieste ammesse al beneficio. 

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, i soggetti interessati presentano alla Siae apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile 

La domanda deve essere corredata da autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e di cui all’articolo 6, comma 1, dalla dichiarazione dei redditi del 2020 riferita all’anno fiscale 2019, da apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali e da copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono altresì contenere l’indicazione dell’OGC/EGI di appartenenza e le coordinate bancarie ai fini della disposizione del bonifico.

Gli artisti che non hanno conferito mandato ad alcun OGC/EGI devono comunque indicarne uno tra quelli abilitati, al fine di ottenere l’erogazione del contributo, senza obbligo di iscrizione

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Allegato

Decreto Cultura fondo artisti e interpreti

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