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CHE COS'È IL TRUST: ALCUNI ASPETTI FISCALI

Che cos'è il TRUST: alcuni aspetti fiscali

La Circolare n 34 delle Entrate fornisce istruzioni sul Trust: che cos'è e le regole per la tassazione con imposte dirette e indirette

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Pubblicata in data 20 ottobre la Circolare n 34 dell'Agenzia delle Entrate con le istruzioni sulla disciplina dei trust 

Con il documento l’Agenzia fa il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

Ricordiamo che il documento è stato in consultazione dall'11 agosto 2021, e la versione pubblicata ieri 20 ottobre contiene le indicazioni definitive delle Entrate anche alla luce dei numerosi contributi arrivati da studi professionali e associazioni di categoria che hanno portato a integrare e modificare alcuni punti della bozza.

Che cosa è il Trust

Come sinteticamente riportato nella Circolare n 34, l’istituto del trust è stato inserito nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992. 

Questo istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “disponente” (o settlor) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito “trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo. 

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti. 

L’articolo 2 della Convenzione, oltre a fornire la definizione di trust, ne individua caratteristiche essenziali, ovvero: 

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; 

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; 

c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. 

Nella pratica si riscontrano diversi utilizzi dell’istituto che si differenziano per le finalità perseguite, ad esempio:

  • “trust di scopo”, istituito per il perseguimento di un specifico e determinato fine individuato dal disponente (affare, attività, ecc.); 
  • “trust familiare”, istituito con finalità di assistenza o in vista della successione; 
  • “trust Dopo di Noi”, istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Legge Dopo di Noi”);
  • “trust di garanzia”, istituito per tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente; 
  • “trust liquidatorio”, istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo dei beni del disponente. 

Occorre sottolineare che non è presente nell’ordinamento interno una disciplina organica dell’istituto. 

L'articolo 39 novies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha introdotto l’articolo 2645- ter rubricato «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche» nel Libro VI, titolo I, capo I, del codice civile. Tale disposizione, di ampia portata , prevede la trascrizione di determinati atti «al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione», consentendo la “segregazione” dei beni oggetto dell’atto di destinazione, sottraendoli alle più svariate vicende che possono verificarsi e, in tal modo, introducendo una rilevante eccezione all’articolo 2740 del codice civile, per effetto del quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni «con tutti i propri beni presenti e futuri».

In ambito fiscale, invece, il legislatore è intervenuto inserendo diverse disposizioni sia in tema di imposte sui redditi, sia in tema di imposizione indiretta sui c.d. “vincoli di destinazione”, nonché con riferimento al trust c.d. “Dopo di Noi”

Il Trust: aspetti fiscali nella Circolare n 34 delle Entrate

Come specificato anche dal comunicato stampa della stessa Agenzia per annunciare il documento di prassi, si forniscono chiarimenti in tema di:

  • imposte dirette, in particolare sulle attribuzioni a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che si considerano a fiscalità privilegiata 
  • nonché in tema di imposta sulle successioni e donazioni. Viene chiarito che tale imposta deve essere applicata, in linea generale, al momento delle attribuzioni patrimoniali ai beneficiari, recependo così i prevalenti orientamenti giurisprudenziali formatisi di recente. Inoltre, viene riconosciuto il diritto allo scomputo, a determinate condizioni, dell’imposta di successione e donazione eventualmente pagata, in base al precedente orientamento di prassi, all’atto dell’originario apporto di beni e diritti al trust. 

Il documento inoltre riporta chiarimenti sul monitoraggio fiscale e sull’applicazione dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie) e di quella sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero (Ivafe).

Il Trust: la tassazione dell'atto istitutivo e di dotazione dei beni

La Circolare n 34 chiarisce che, l’atto istitutivo del Trust, atto con cui il disponente esprime la volontà di costituirlo, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.

Si specifica che la stessa tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust. 

In linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust»

Pertanto, sottolinea l'agenzia, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa 

Al riguardo, si osserva che, alla luce delle caratteristiche essenziali dell’istituto come sopra delineate, la dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale (ad esempio, agevolazione c.d. “prima casa” in relazione ad immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni, ai sensi della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).

Allegati

Bozza circolare Trust 11.8.21
Circolare Agenzia delle Entrate del 20.10.2022 n. 34

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