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GREEN PASS COVID: DAL 6 AGOSTO PREVISTO PER MOLTE ATTIVITÀ AL CHIUSO

Green pass covid: dal 6 agosto previsto per molte attività al chiuso

Il DL n 105 pubblicato in GU n 175 del 23 luglio prevede la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre e importanti novità sul green pass, vediamo quali.

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Il Decreto legge n 105 pubblicato in GU  N 175 del 23 luglio 2021 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche in sintesi prevede:

  • di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale
  • nuove modalità di utilizzo del Green Pass 
  • nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Cosa posso fare con il Green Pass dal 6 agosto

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti:
    • l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 
    • o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Leggi anche Cosa si può fare con il Green pass? Le sanzioni in caso di violazione

Cosa cambia nelle zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni delle Regioni. 

Dal 1 agosto i due parametri principali saranno:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Le Regioni restano in zona bianca se: 

  • l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
  • qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
    • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
       oppure
    • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Si passa da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

  • l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
  • qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
    • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
    • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento

Si passa da giallo ad arancione

È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Si passa da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
 In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Ricordiamo che sulla certificazione verde covid 19, l’art 34 del Sostegni bis divenuto legge ha previsto novità. In particolare, il comma 9 bis reca le seguenti novità: 

  • i bambini al di sotto dei 6 anni non saranno obbligati al possesso della certificazione verde covid per partecipare ai banchetti nell’ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti
  • per garantire l’unità delle famiglie in viaggio verso stati membri dell’UE i minori in viaggio con il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad isolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di certificazione di vaccinazione o di guarigione. 
  • l’obbligo di sottoporsi a test per infezione da SARA-COV2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni

Leggi anche Certificazione verde covid: tutto ciò che c'è da sapere

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI

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