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QUADRO RR ARTIGIANI COMMERCIANTI E AUTONOMI INPS: ISTRUZIONI PER I CONTRIBUTI

5 minuti, Redazione , 22/06/2021

Quadro RR Artigiani commercianti e autonomi INPS: istruzioni per i contributi

Istruzioni agli iscritti alle Gestione artigiani-commercianti e Gestione separata INPS per la compilazione del Quadro RR modello “Redditi 2021-PF” ai fini del versamento

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Inps ha pubblicato ieri la circolare N. 88 2021 con le istruzioni rivolte agli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata INPS riguardanti la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” e la relativa riscossione dei contributi dovuti a saldo 2020 e in acconto 2021 sulla base dell'imponibile individuato in dichiarazione.

 Vengono chiariti in particolare i seguenti argomenti :

  1. Compilazione del Quadro RR: Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali e Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS 
  2. Termini e modalità di versamento
  3.  La rateizzazione 
  4. La compensazione: Compensazione per artigiani e commercianti ; Compensazione per liberi professionisti.

 Il documento riveste una importanza particolare visto il recente cambio di orientamento riguardo la novità, preannunciata con la circolare 84/2021 per cui a partire dai redditi 2020 per artIgiani e commercianti soci che non prestano attività lavorativa in società di capitali , gli utili che ne derivano non risultano imponibili, diversamente da quanto succedeva in precedenza , come descritto nella circolare INPS 102/2003.

Quadro RR Artigiani e commercianti

 Riguardo la compilazione del Quadro RR ai fini del calcolo dei Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali l'istituto precisa in particolare che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2020, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, scomputate dal reddito dell’anno. 

Gli elementi della base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri 

RF (impresa in contabilità ordinaria),

 RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e

 RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate) 

come segue: RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col.3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3, 5 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 - RH12 col. 3] + RS37 colonna 15

La circolare ricorda che : 

  • per i soggetti in regime dei minimi (dl 98-2011) la base imponibile viene determinata: nel caso in cui è barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse). 
  • Per i soggetti che aderiscono al regime contributivo agevolato, ( legge 23 dicembre 2014, n. 190), la base imponibile è data dalla somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II. 
  • Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 142/2001, la determinazione della base imponibile consiste nel reddito dichiarato nei righi da RC1 a RC3 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati in colonna 3, in presenza di codice “3” soci cooperative artigiani nella colonna 4. 

Quadro RR professionisti iscritti alla Gestione separata INPS .

La base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” della legge n. 190/2014, o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011.

 Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti: 

  • Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
  •  Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Si ricorda che sono interessati i soggetti individuati nei righi da RH1 a RH4 nella colonna 2 con uno dei seguenti codici: 2 se associazioni fra professionisti; 4 se di società semplici; 
  • Quadro LM sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011”) se è barrata la casella “autonomo”: rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
  •  Quadro LM sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) se è barrata la casella “autonomo”; somma degli importi indicati nel rigo LM34, colonna 2 (reddito lordo, gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno gli importi indicati nel rigo LM37, colonna 2 (perdite pregresse), di ciascun modulo della sezione.

 La somma algebrica dei redditi  deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 2 (con colonna 1 contraddistinta dal codice 1).

ATTENZIONE Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo.

 Termini di versamento contributi

i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno:

  •  entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021 (per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2020 e primo acconto per l’anno 2021) ed
  •  entro il 30 novembre 2021 (secondo acconto 2021). 

I contribuenti che versano nel periodo tra il 1° luglio e il 30 luglio 2021 (saldo 2020 e primo acconto 2021) devono sempre applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con le causali:

 “API” (artigiani) insieme alla codeline Inps; 

“CPI” per commercianti con la codeline Inps; 

“DPPI” per i liberi professionisti iscritti a gestione separata.

Rateizzazione e compensazione

 La circolare INPS n. 88 2021, tra le altre cose ricorda infine  che :

  1. artigiani e commercianti possono rateizzare il versamento solo per la quota eccedente il minimale
  2.  liberi professionisti possono rateizzare i contributi a saldo 2020 e il primo acconto 2021; 

in entrambi i casi  il termine per completare la rateizzazione è  il 30 novembre.

La compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2020.

Nel modello F24 vanno utilizzate le  seguenti causali contributo :

  • AP o AF (artigiani)
  • CP o CF (commercianti).


 

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