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IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO: IL NOLEGGIO OCCASIONALE

Imbarcazioni e navi da diporto: il noleggio occasionale

Imbarcazioni e navi da diporto: quando si parla di noleggio occasionale, la comunicazione necessaria, la tassazione dei proventi

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Imbarcazioni e navi da diporto: il noleggio occasionale

Il Decreto Legge n 1/2012 ha introdotto la possibilità per:

  • i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, 
  • e per gli utilizzatori in locazione finanziaria 

di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio. 

Tale attività NON costituisce “uso commerciale dell'unità” e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20% 

Condizione per usufruire della tassazione con imposta sostitutiva è che i contratti abbiano una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta di questa tassazione comporta l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio.

Per potersi parlare di noleggio occasionale deve trattarsi di imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali (art 49 bis DLgs n 171/2005)

La richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva va fatta direttamente con la dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati anche i proventi.
Ai fini dell'applicazione dell’imposta sostitutiva, delle imposte sul reddito e delle relative addizionali, occorre comunicare il noleggio occasionale all’Agenzia delle Entrate.

SCARICA QUI IL FAC-SIMILE

Tale comunicazione va compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella non PEC: [email protected] 

Attenzione va prestata al fatto che le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto, a disposizione delle autorità di controllo.

Chi sceglie di assoggettare i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale all’imposta sostitutiva deve conservare (fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali):

  • l’originale del modello di comunicazione (in attesa dell’attivazione della procedura)
  • la ricevuta dell’invio del modello all'Agenzia delle Entrate
  • i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l’attività di noleggio occasionale effettuata.

L’imposta sostitutiva va versata utilizzando il modello F24 con codice tributo “1847”

Imbarcazioni e navi da diporto: il contratto di noleggio occasionale

Come chiarito nella sezione FAQ del sito dell'agenzia delle entrate, la differenza sostanziale tra il noleggio occasionale e il noleggio "ordinario" di unità da diporto, risiede nella natura non commerciale del primo.

Il noleggio è il contratto con cui si trasferisce la disponibilità di unità da diporto dal proprietario/utilizzatore leasing (noleggiante) ad un soggetto che ne fa richiesta (noleggiatore) dietro il pagamento di una somma di denaro

Con il contratto il noleggiante si obbliga a mettere a disposizione del noleggiatore:

  • l'unità da diporto per un determinato periodo, da trascorrere a scopo ludico/ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, alle condizioni stabilite dal contratto (riferimento: art 47 , c1, D Lgs 171/2005),
  • a differenza di quanto avviene nel caso di locazione, il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, mantiene la disponibilità e la conduzione tecnica dell'imbarcazione e alle sue dipendenze rimane anche l'equipaggio.

Nle noleggio occasionale il comando e la condotta della imbarcazione possono essere assunti:

  • dal titolare, 
  • dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione, 
  • ovvero da altro personale alle sue dipendenze, 

con il solo requisito del possesso della patente nautica per le imbarcazioni da diporto e con un titolo professionale del diporto in caso l'oggetto del contratto sia una nave da diporto (art 49 bis, c 2 del D Lgs 171/2005).

Invece, mediante il contratto di locazione finanziaria di unità da diporto, una società di leasing (locatore) acquista un'unità da diporto prescelta dal cliente (conduttore – utilizzatore) e gliela concede in uso per un determinato periodo di tempo, dietro il pagamento di un canone periodico (art 1571 CC). 

L' utilizzatore a titolo di locazione finanziaria può utilizzare l'imbarcazione per effettuare attività di noleggio occasionale.

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Allegato

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Tag: NAUTICA DA DIPORTO NAUTICA DA DIPORTO

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