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ASSEGNI VITALIZI CONSIGLIERI REGIONALI: I PROSPETTI RELATIVI SONO ESENTI DAL BOLLO

Assegni vitalizi consiglieri regionali: i prospetti relativi sono esenti dal bollo

Esenti dal bollo i prospetti relativi agli assegni vitalizi percepiti dai consiglieri regionali. Lo chiarisce una risposta a interpello delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 419 del 18 giugno 2021 l'agenzia delle Entrate chiarisce che i prospetti relativi agli assegni vitalizi percepiti dai consiglieri o ex consiglieri regionali rientrano tra gli atti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, in quanto hanno la funzione di quietanza delle somme erogate, oltre che:

  • indicare l'imponibile lordo, 
  • le trattenute 
  • e l'importo netto da liquidare, 

accreditato al beneficiario

L'istante riferisce che ha rivestito la carica di consigliere del Consiglio della Regione per un totale di 15 anni e risulta titolare dei diritto all'assegno vitalizio.

Fa inoltre presente, che Il Consiglio regionale eroga a favore dei propri Consiglieri cessati dal mandato le indennità per cariche elettive compresi gli assegni vitalizi dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche medesime, certifica mensilmente l'erogazione dell'indennità e dell'assegno vitalizio. 

Nel caso di specie rilascia un prospetto o cedolino dal quale risultano l'imponibile lordo, le trattenute di legge, l'importo netto da liquidare

Egli chiede di conoscere il trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai prospetti oggetto del quesito.

L'agenzia ricorda che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all'articolo 1 prevede che "Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa"

L'articolo 13 di detta Tariffa, prevede l'applicazione del tributo in questione per le "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". 

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all'articolo 13 della tariffa "L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47)"

L'obbligo di apporre il contrassegno sugli atti è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della formazione di detti atti.

Vi è una deroga per gli atti e documenti che la tabella, Allegato B al d.P.R. dell'imposta di bollo, elenca come esenti in modo assoluto dal tributo in questione e in particolare  l'articolo 26 della Tabella prevede l'esenzione per le "Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato".

Con riferimento al caso specie, occorre considerare che il cedolino e/o prospetto emesso dal Consiglio, quale sostituto d'imposta, certifica mensilmente l'erogazione della indennità e dell'assegno vitalizio e, quindi, svolge la funzione di quietanzare le somme che il Consiglio eroga, oltre che di indicare l'imponibile lordo, le trattenute di legge e l'importo netto da liquidare che viene accreditato, tramite il Tesoriere del Consiglio, sul conto corrente bancario di cui l'istante è il titolare. 

Considerato tutto ciò si ritiene che i prospetti attestanti gli assegni vitalizi percepiti, debbano essere ricompresi tra gli atti indicati nell' articolo 26 della tabella e, pertanto siano da considerarsi esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

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Risposta a interpello n 419 del 18 giugno 2021

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