HOME

/

FISCO

/

REDDITI PERSONE FISICHE 2024

/

REDDITI 2021: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, CIG E NASPI IN DICHIARAZIONE

Redditi 2021: indennità di disoccupazione agricola, CIG e NASPI in dichiarazione

Come indicare nel 730/2021 e nel Modello Redditi PF 2021 l'indennità di disoccupazione agricola, la CIG e NASPI percepite nel 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 41/E del 4 giugno 2021 le Entrate chiariscono come comportarsi nella compilazione dei modelli dichiarativi:

  • 730/2021 
  • Redditi PF 2021 

relativamente al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni di lavoro dipendente, in caso di erogazione, da parte dell’Inps:

  • dell' indennità per disoccupazione agricola, 
  • della Cig 
  • e della Naspi. 

In particolare, è stato chiarito che nella dichiarazione dei redditi 2021, sulla base di quanto specificato con la Circolare n. 137/1997, si può riportare un numero di giorni per i quali spettano le detrazioni, riferiti al 1° semestre e al 2° semestre, anche diversi da quelli certificati nella CU INPS riguardanti sia i redditi di lavoro dipendente che le indennità.  La somma dei giorni indicati deve però coincidere con il numero dei giorni indicati al punto 6 della certificazione CU INPS.

L'agenzia ricorda che in merito alla modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, con la circolare n. 137 del 15 maggio 1997, al punto 3.2 è stato chiarito che per “le indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri enti, come ad esempio, l’indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell’anno in cui sono stati percepiti tali redditi. Ai fini della determinazione del numero di giorni per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l’anno è bisestile). In pratica, la detrazione spetta per il numero di giorni che la suddetta indennità ha retribuito ossia il numero di giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato (e non quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità). Se il contribuente ha avuto nel corso del 1996 un rapporto di lavoro continuativo per il quale ha usufruito delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente per l’intero anno, non può recuperare i ratei di detrazione di cui avrebbe potuto beneficiare sulle indennità relative ad anni precedenti percepite nel medesimo anno 1996, in quanto nel periodo d'imposta il contribuente non può usufruire delle detrazioni in misura superiore a quella annuale”.

La Risoluzione in oggetto appunto asserisce che tale principio interpretativo può essere applicato anche al calcolo dei giorni che danno diritto:

  • al bonus Irpef, 
  • al trattamento integrativo 
  • e all’ulteriore detrazione in caso di indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri Enti per l’anno d’imposta 2020 con riferimento ai due semestri dello stesso anno,

purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (ad esempio, disoccupazione agricola, CIG, NASPI). 

Ne consegue che potrà essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.

Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall’INPS\altro Ente e nel rispetto della regola generale secondo la quale:

  • la somma dei giorni indicati al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”) 
  • deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), 

deve riportare in dichiarazione: 

  • un numero di giorni riferito al primo semestre (1.01.2020 - 30.06.2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29.02.2020); 
  • un numero di giorni riferito al secondo semestre (1.7.2020 - 31.12.2020) non superiore a 184. 

Ne consegue che per l’anno d’imposta 2020 può essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro dipendente”) della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.

Nella Risoluzione l'agenzia ricorda che a decorrere dal 1° luglio 2020, il bonus Irpef è stato sostituito con:

  • il trattamento integrativo
  • o con l’ulteriore detrazione fiscale a seguito delle modifiche operate dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

Di seguito a ciò sono stati previsti nei modelli dichiarativi 2021 due semestri per determinare i benefici spettanti prima e dopo il 1 luglio 2020. 

Anche la CU 2021 prevede l'indicazione del numero dei giorni per i quali spetta la detrazione per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri (punto 13 e punto 14).

Se il lavoratore dipendente nel 2020 ha percepito sia redditi da lavoro che indennità di disoccupazione agricola in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell'ente che ha erogato l'indennità, che in quella emessa dal datore di lavoro fino ad un massimo di 365 giorni.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 04.06.2021 n. 41

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI PERSONE FISICHE 2024 · 27/03/2024 Precompilata: quali spese funebri sono inserite in dichiarazione?

Le spese funebri e la dichiarazione precompilata 2024. Quali spese sono automaticamente indicate

Precompilata: quali spese funebri sono inserite in dichiarazione?

Le spese funebri e la dichiarazione precompilata 2024. Quali spese sono automaticamente indicate

Spese sanitarie per persone con disabilità deducibili nelle dichiarazioni

Dichiarazioni dei redditi 730/2024 e Redditi PF 2024: ecco le regole per la deducibilità delle spese sanitarie per persone con disabilità

Premi assicurazioni 2024 detraibili se pagati con sistemi tracciabili

Riepiloghiamo le detrazioni 2024 premi assicurativi: dai pagamenti tracciabili alla diversa detrazione legata al reddito, all'aumento fino al 90% per le polizze per rischi sismici

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.