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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER GLI UNDER 36:CONFERMATE DALLA CONVERSIONE DEL SOSTEGNI BIS

Agevolazioni prima casa per gli under 36:confermate dalla conversione del Sostegni bis

I dettagli sulle nuove misure per l'acquisto della prima casa riservate ai giovani dal Sostegni BIS: garanzia dello Stato fino all 80% , riduzione imposte ma con alcune esclusioni

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Il decreto Sostegni bis n. 73 2021 all'art. 64 convertito senza modifiche dalla legge 106 del 23 luglio 2021 introduce o amplia ad una platea piu vasta, alcune agevolazioni per l’acquisto della prima casa  già previste dall'ordinamento, prevedendo una spesa di circa 600 milioni di euro per il biennio 2021-22.  Di seguito vediamo  i dettagli.

Proroga Fondo Gasparrini e Fondo Garanzia prima casa

 Il comma 1 prevede la proroga del  Fondo Gasparrini relativo alla sospensione dei mutui prima casa fino al 31 dicembre 2021, visto il perdurare dell’emergenza da COVID-19,  

I commi 2-5 prevedono  per   il Fondo Garanzia prima casa ( che finora ha previsto il rilascio della garanzia sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, nella misura massima del 50%):

  • l’accesso in via prioritaria anche ai giovani di età inferiore ai trentasei   anni  con ISEE non superiore a 40.000 euro annui . 
  • l'aumento della  percentuale di copertura  fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione.

Le richieste andranno presentate attraverso Banche e istituti finanziari dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022 

Riduzione imposte dirette per la prima casa degli under 36

 I commi 6-11 introducono invece nuove agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani  in materia di imposte indirette .

In particolare:

1 -  i giovani under 36 e con ISEE  inferiore a 40 mila euro sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.  L’agevolazione si  applica:

  • agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)
  • e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell’abitazione. 

2 - Nel caso in cui l’atto sia soggetto ad imposta sul valore aggiunto si  riconosce un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA  da portare in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure  in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o da utilizzare in compensazione; 

Su questo punto vale la pena sottolineare che la norma non cita il requisito dell’ISEE ma la relazione illustrativa del Parlamento afferma  che si tratta di una ipotesi  per cui “ ricorrono le medesime condizioni e requisiti per l’acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma”. Necessario giocoforza attendere  attendere chiarimenti ministeriali o da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

3 -  E’ prevista infine l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative relativi agli immobili abitativi agevolati, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento.

 Le agevolazioni si applicano  agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e  il 30 giugno 2022.

 Infine, il  comma 10 prevede che, in caso emergano:

  1. insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni  sopracitate o per 
  2. decadenza da dette agevolazioni, 

per il recupero delle imposte dovute si applica una maggiorazione del 30%.


Utile forse ricordare che l'esenzione dalle imposte riguardando gli "atti traslativi" non concerne i contratti preliminari che restano soggetti a:

  •  imposta di registro (3% per gli acconti e 0,50% per le caparre confirmatorie)
  •  imposta ipotecaria 200 euro,
  •  imposta di bollo (155 euro) e tassa ipotecaria (35 euro).

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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Commenti

Paola Maria - 08/07/2021

Circa il comma 7 articolo 64 (credito IVA) è lampante che non serva il requisito ISEE < 40000 in quanto NON è scritto "...i requisiti di cui al comma 6" che invece è scritto nel comma 8. Inoltre permette di usare il credito per le imposte di registro, ipotecarie e catastali che quindi NON sono azzerate come al comma 6 per tutti i soggetti con ISEE<40000 senza citare il tipo di cessione (se soggetti a iva o no). Chi legge frettolosamente (giornalisti...) può fare confusione e assimilare i casi ma il testo del decreto è chiaro. Grazie per una risposta in proposito

Luigia Lumia - 09/07/2021

aspettiamo la conversione prima di pronunciarci. Lei ha ragione nel testo non è scritto ma nelle note di lettura i due casi era assimilati. Anche i notai da noi interpellati sono perplessi e quindi bisogna attendere. grazie comunque.

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