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CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE: PER I BENEFICIARI PERCENTUALE AL 100%

Credito d'imposta sanificazione: per i beneficiari percentuale al 100%

Credito d'imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione: con un provvedimento l'Agenzia delle Entrate conferma la percentuale del credito al 100%

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L’art. 32 del decreto sostegni bis prevede:

  • un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 
  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Dato che i fondi richiesti sono stati meno,la percentuale è pari al 100 per cento. E' questo quanto comunicato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 309145 del 10 novembre 2021.

Il credito di imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione spetta a:

  • soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore
  • enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Per quali spese spetta

Il credito di imposta spetta per le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali 
  • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le modalità per la fruizione del credito di imposta vengono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Comunicazione per la fruizione del credito di imposta sanificazione, l'invio dal 4 ottobre

I soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. 

Scarica qui il Modello e le relative istruzioni

L'invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediari mediante: 

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta:

  • la presa in carico, 
  • ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

Il modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

Dal 4 ottobre i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta per la sanificazione e  l'acquisto di dispositivi di protezione comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Scarica qui il Modello e le relative istruzioni

Ricordiamo che con Provvedimento n 191910/2021 le Entrate definiscono i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 32.

Modalità di fruizione

  • Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; 
  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento delle Entrate da emanare entro il 12 novembre 2021 e contenente la percentuale necessaria al calcolo

Allegati

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15.07.2021 n. 191910
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10.11.2021 n. 309145

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