HOME

/

PMI

/

REGIME FORFETTARIO 2024

/

FORFETARI E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI: I CHIARIMENTI UFFICIALI

Forfetari e Contributo a fondo perduto decreto Sostegni: i chiarimenti ufficiali

L’Agenzia delle Entrate fornisce utili informazioni ai contribuenti forfetari su alcune importanti questioni relative al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la Circolare numero 5/E del 14 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili indicazioni sulle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal DL 41/2022, il cosiddetto decreto Sostegni, per quelle attività che hanno subito una contrazione del fatturato in seguito all’emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19.

La circolare, tra le altre cose, analizza la questione dell’accesso al contributo a fondo perduto dal punto di vista dei contribuenti appartenenti al cosiddetto regime forfetario, quel regime fiscale agevolato regolato dalla Legge 190 del 2014.

A differenza della generalità dei contribuenti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, generalmente obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i contribuenti forfetari non sono tenuti al medesimo obbligo, dato che il proprio reddito è determinato con modalità forfetarie; questa situazione potrebbe fare sorgere qualche dubbio sulle modalità di calcolo del contributo a fondo perduto.

L’Agenzia delle Entrate precisa che anche i contribuenti forfetari hanno diritto a beneficiare del contributo a fondo perduto, sempre che sia realizzata la contrazione dei ricavi richiesta dalla norma.

Riguardo alle informazioni relative ai ricavi richieste per l’accesso al contributo, l’Agenzia ricorda che le informazioni necessarie, i ricavi conseguiti negli anni 2019 e 2020, sono nella disponibilità del contribuente forfetario, dato che questo è tenuto a conservare idonea documentazione atta a dimostrare il non superamento del limite di ricavi previsto per la permanenza nel regime di vantaggio. Questi dati sono anche desumibili dalle dichiarazioni dei Redditi, in modo specifico dal quadro LM del modello Redditi dell’anno di riferimento, secondo le istruzioni analitiche dell’istanza da presentare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

L’Agenzia delle Entrate fa presente, per ulteriore precisazione, che in relazione al calcolo del fatturato e dei corrispettivi, anche per i contribuenti forfetari “si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura […] e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data del DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura”, a prescindere che questa sia emessa in formato cartaceo o elettronico, modalità che per i contribuenti forfetari è una facoltà.

Per terminare, l’Agenzia delle Entrate, nel prosieguo della Circolare entra nel merito se si debba o meno considerare il contributo a fondo perduto percepito ai fini del superamento della soglia di ricavi, ad oggi fissata in euro 65.000, prescritta ai fini della permanenza nel regime forfetario. L’Agenzia risponde analiticamente, ricordando che il contributo non concorre alla formazione del reddito e che, come le precedenti disposizioni similari, il contributo in esame mantiene l’originaria finalità risarcitoria (orientata a fornire una compensazione parziale per i gravi danni economici subiti in alcuni settori economici in conseguenza della pandemia e delle conseguenti misure di contrasto) del contributo a fondo perduto previsto nel 2020 dall’articolo 25 del cosiddetto decreto Rilancio; in considerazione di ciò, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni, così come le precedenti disposizioni similari, non rilevi ai fini del superamento della soglia di ricavi prescritta per i contribuenti forfetari.

Potrebbe interessarti anche Lavoro autonomo: chiarimenti sul fondo perduto del DL Sostegni

Tag: REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REGIME FORFETTARIO 2024 · 22/04/2024 Forfetari: il quadro LM del modello Redditi PF 2024, novità e guida alla compilazione

I contribuenti Forfetari dichiarano i propri redditi, di lavoro autonomo o d’impresa, attraverso il quadro LM del modello Redditi PF: le novità del modello e come compilarlo

Forfetari: il quadro LM del modello Redditi PF 2024, novità e guida alla compilazione

I contribuenti Forfetari dichiarano i propri redditi, di lavoro autonomo o d’impresa, attraverso il quadro LM del modello Redditi PF: le novità del modello e come compilarlo

Docente ripetizioni private: come viene tassato

Le Entrate hanno fornito chiarimenti sugli adempimenti fiscali di un docente di scuola pubblica che impartisce anche lezioni private

Regime forfettario per ex-dipendente: chiarimenti su norma ostativa

Chiarimenti ADE sul regime forfettario per un ex dipendente estero che apre la PIVA italiana e fattura all'ex datore di lavoro: ricorre una causa di esclusione?

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.