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DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2021: COME DISTINGUERE LE OPERAZIONI ANTE E POST FALLIMENTO

Dichiarazione annuale IVA 2021: come distinguere le operazioni ante e post fallimento

Come tenere separati i risultati delle prestazioni effettuate ante fallimento da quelle effettuate nel 2020, anche per utilizzare in compensazione l'eccedenza Iva emersa

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L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 230 dell'8 aprile 2021 chiarisce che in caso di debito Iva riferito al fallito emerso in un periodo d'imposta diverso da quello dell’apertura della procedura concorsuale, il curatore deve presentare una dichiarazione Iva 2021 con due moduli indicando:

  • nel primo le operazioni ante-fallimento anche se realizzate nel 2019, la cui Iva è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020, 
  • nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel 2020. 

L'Iva di rivalsa relativa a prestazioni di servizi effettuate prima dell'apertura del fallimento, ma addebitata nel corso della procedura concorsuale a seguito dell'incasso del corrispettivo, non costituisce un debito prededucibile, ma una passività concorsuale

E' necessario annotare separatamente le fatture emesse e comunicare all'Agenzia delle entrate il debito non versato.

Una Curatela Fallimentare espone quanto segue:

"ha chiesto di conoscere le sorti dell'IVA di rivalsa relativa a cessioni di contratti sportivi, assimilate alle prestazioni di servizio, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate prima dell'avvio della procedura concorsuale (avvenuta nel 2019), quando il corrispettivo è incassato dopo la dichiarazione di fallimento"

La Direzione Regionale rispondeva che "'IVA relativa alle prestazioni realizzate ante-fallimento, addebitata in via di rivalsa nel corso della procedura concorsuale, non costituisce un debito prededucibile ma concorsuale. Ne consegue la necessità di annotare separatamente le fatture emesse per documentare l'incasso del corrispettivo, senza far confluire il debito IVA nella liquidazione periodica e annuale, nonché l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Agenzia delle entrate il debito non versato per consentirne l'insinuazione, seppur tardiva, al passivo".

Nell'interpello in oggetto lo stesso istante riferisce di essersi adeguato al parere suddetto contabilizzando separatamente:

  • le operazioni attive e passive realizzate prima dell'apertura del fallimento , la cui imposta è divenuta esigibile e/o detraibile nel corso del 2020 
  • le operazioni attive e passive effettuate sempre nel 2020 successive alla dichiarazione di fallimento e di aver comunicato all'Agenzia delle entrate, a mezzo PEC l'ammontare del debito IVA non versato. 

e chiede come vada compilata la dichiarazione annuale IVA/2021, periodo di imposta 2020, al fine di tenere separati i risultati riferibili alle operazioni ante fallimento da quelli riferibili alle operazioni realizzate nel corso del periodo d'imposta 2020, anche al fine di utilizzare in compensazione l'eccedenza a credito IVA emergente da tale periodo.

Egli ha suggerito una soluzione secondo la quale ritiene di presentare due distinti moduli, uno riferito al periodo pre concorsuale ma con imposta esigibile dopo l’apertura del fallimento e un altro relativo al 2020 e l'agenzia concorda confermando che un debito Iva divenuto esigibile dopo l’avvio del fallimento, anche se riferito a vicende accadute prima di tale evento, non può considerarsi prededucibile, ma partecipa alla ripartizione dell'attivo con gli altri crediti concorsuali.

L'agenzia concorda con il curatore istante e specifica che in mancanza di una modulistica che consente di separare il debito Iva riferito al fallito, emerso in un periodo d'imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, anche se il fallimento è stato aperto nel 2019, per le cessioni di contratti sportivi avvenute prima del fallimento, si dovrà presentare la dichiarazione annuale Iva 2021 sulla base delle istruzioni del punto A, paragrafo 2.3 “Fallimento e liquidazione coatta amministrativa", allegate al Modello Iva/2021”

Occorrerà indicare:

  1. nel primo modulo, dopo aver barrato la casella del rigo VA3, le operazioni ante-fallimento con imposta esigibile e/o detraibile nel 2020, 
  2. e nel secondo le operazioni attive e passive realizzate nel 2020.

Inoltre nel caso in cui emerga un debito Iva dalle operazioni concluse prima del fallimento “...occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento ...in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro”.

L'eventuale eccedenza a credito IVA emergente dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all'apertura del fallimento (vedi risposta a interpello n 536/2020 e circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011)

Allegato

Risposta a interpello n 230 dell'8 aprile 2021

Tag: ADEMPIMENTI IVA 2022 ADEMPIMENTI IVA 2022 DICHIARAZIONE IVA 2024 DICHIARAZIONE IVA 2024

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