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I RATEI ANNUALI DEGLI ELEMENTI REDDITUALI PLURIENNALI DIVENTANO CONTESTABILI NEL MERITO

I ratei annuali degli elementi reddituali pluriennali diventano contestabili nel merito

Ammortamenti, detrazioni, perdite fiscali: ogni rateo annuale può essere contestato nel merito, anche quando il primo anno d’imputazione è decaduto senza contestazione

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Nel giugno 2020 è stato devoluto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione l’onere di dirimere una questione affatto di secondaria importanza: se l’amministrazione finanziaria abbia o meno la potestà di contestare una componente di reddito pluriennale in un periodo di imposta diverso da quello iniziale (in cui è stata iscritta), per un diverso motivo dalla semplice imputazione del rateo, nel caso in cui siano trascorsi i termini di decadenza per la rettifica di tale prima dichiarazione.

Il 25 marzo 2021 la sentenza numero 8500 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha risolto la questione enunciando il seguente principio di diritto : “nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex articolo 43 DPR 600/73, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”.

La questione è di grande importanza in quanto investe tutte le tipologie di contribuenti e per una moltitudine di fattispecie; sono interessate tutte quelle voci che hanno un impatto pluriennale sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti: si pensi agli ammortamenti, alle svalutazioni, alle detrazioni, ai crediti di imposta e persino alle perdite fiscali.

In conseguenza di questa sentenza, tutti gli elementi che hanno un impatto sulla dichiarazione dei redditi per una durata ultra annuale potranno essere contestati in sede di accertamento nel merito della loro legittimità, anche nel caso in cui non sia stato contestato il primo periodo di imposta in cui è avvenuta l’imputazione della componente, e anche quando questo non sia più contestabile. Si ricorda infatti che, per effetto dell’articolo 43 comma 1 del DPR 600/73, la decadenza è quinquennale e avviene il giorno successivo al trentuno dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

In conseguenza di questa sentenza, ad esempio, l’amministrazione finanziaria potrebbe contestare ad una impresa le quote di ammortamento indebitamente dedotte, nei limiti delle ultime cinque annualità perché le precedenti sono decadute, di un fabbricato industriale acquistato ben 33 anni prima; e anche se i precedenti periodi di imposta non sono più contestabili, il contribuente, per difendersi, dovrebbe essere in grado di fare riferimento alle norme fiscali esistenti nell’anno in cui è avvenuta la prima imputazione, possibilmente dovendo portare a supporto la documentazione presente nella contabilità di quel primo anno.

In base al diritto, bisogna dirlo, la sentenza presenta grosse linee di condivisibilità. È vero che l’articolo 43 del DPR 600/73 non richiede che venga accertato il primo anno fiscalmente rilevante ai fini di una contestazione successiva. E senza dubbio è altrettanto vero che nell’ordinamento italiano ogni periodo di imposta rappresenta una autonoma obbligazione tributaria.

Ma è anche vero che un siffatto punto di osservazione della questione assume un impatto non trascurabile sul contribuente, il quale sarà obbligato a conservare memoria e documentazione con finalità probatoria di ogni componente pluriennale che interessi la propria dichiarazione, anche per periodi ultradecennali.

E la questione appare addirittura pruriginosa in riferimento alle perdite fiscali, la contestazione delle quali non può in nessun modo, per motivi tecnici, non passare attraverso l’accertamento del primo anno fiscalmente rilevante, quello in cui le perdite si sono formate, anche quando questo risulti ormai decaduto in base all’articolo 43 del DPR 600/73.

Se è pur vero che la sentenza si fonda su una interpretazione diritto persino condivisibile, questo non toglie nulla al fatto che avrà evidenti ripercussioni sulla definitività della decadenza e sulla certezza dei termini delle contestazioni fiscali, che oggi divengono fluidi.

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