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CERTIFICAZIONE UNICA 2021 E BONUS PER IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

3 minuti, Redazione , 09/03/2021

Certificazione Unica 2021 e bonus per il taglio del cuneo fiscale

Le novità relative al taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente nella Certificazione Unica 2021

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Nella Certificazione unica 2021 da inviare entro il 16 marzo p.v.   sono presenti  le novità relative al taglio del cuneo fiscale  sul lavoro dipendente introdotte  dal Dl 3/2020:

  • l trattamento integrativo da 100 euro al mese per i redditi fino a 28mila euro e 
  • l'ulteriore detrazione Irpef per i redditi tra 28mila e 40mila euro.

Vediamo alcuni degli  elementi che i sostituti d'imposta dovranno indicare nella Cu 2021, ricordando  anche che  si possono  effettuare invii per  frontespizio ed eventualmente quadro CT, per le certificazioni lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

Le novità della Cu 2021 per i redditi da dipendente 

Nella sezione Dati anagrafici per docenti, ricercatori e rimpatriati che fruiscono delle agevolazioni è richiesta   al punto 11 l'indicazione dello stato estero in cui  era residente prima dal rientro o n Italia; questa informazione deve essere riportata nel punto 11.

Nella sezione Dati  fiscali sono stati aggiunti:

  • il punto 12, per l’importo dei redditi  in franchi svizzeri 
  • i punti 13 e 14 dove si deve indicare il numero di giorni già presente al  punto 6, ma suddivisi in  primo semestre e secondo semestre,  per consentire l’attribuzione delle quote  del  bonus e/o del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione  entrati in vigore da luglio 2020:  nella compilazione vanno distinti i giorni di spettanza tra primo e secondo semestre con un massimo  rispettivamente di 181 e 184 giorni
  • Nei punti 341, 343, 345, 347, 349, e 351 va indicato il codice relativo all’onere detraibile, peril quale spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, del 26%, del 30%, del 35% e del 90% prelevabile dalle tabelle A, B, C, D e E, poste in appen
  • Al punto 368   va indicato l'importo dell'ulteriore detrazione Irpef - introdotta dal Dl 3/2020 per i redditi da 28 a 40 mila euro- nella sezione Detrazioni e crediti
  • Ai punti da 400 a 410  vanno inseriti i dettagli sul trattamento integrativo da 100 euro (ex bonus renzi 80 euro) 

Nella sezione Altri Dati  

  • Al punto 476,trova posto il premio erogato ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa  in presenza nel mese di marzo 2020  ( art.63, del Dl 18/2020)
  • Ai punti  478-479-480  sempre nella sezione Altri dati della CU, vanno inseriti i dati riferiti alla spettanza del bonus Irpef/trattamento integrativo, nel caso dell'applicazione della clausola di salvaguardia introdotta dall'articolo 128, del Dl 34/2020. In base a tale disposizione, il bonus Irpef e il trattamento integrativo  sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati  di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente  2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-1940 . Il sostituto d’imposta, pertanto, se spettanti, riconosce i benefici anche per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori sociali (cassa COVID ASO Congedi parentali) ,assumendo, in luogo degli importi delle  misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria. In particolare, come specificato dalla Circolare dell'agenzia delle entrate,  il sostituto d’imposta deve valutare l’informazione relativa alla riduzione del reddito causata dalla fruizione dei predetti ammortizzatori sociali solo dopo aver verificato, sulla base della retribuzione effettivamente percepita, che l’imposta lorda generata dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è “incapiente”. In tal caso, il sostituto d’imposta deve tener conto della retribuzione contrattuale, fermo restando che per la determinazione dell’importo del bonus Irpef, dovrà tener conto della retribuzione effettivamente percepita.
  • Nei punti 573 e 593 si indica l’ammontare del premio di risultato che il dipendente ha scelto che gli venga corrisposto come benefit. Se di tratta di contributi alle forme pensionistiche complementari, si riportano nei punti 574 e 594; se è costituito da contribuzione a enti o casse vanno utilizzati i punti 575 e 595.
  • Al punto 706  vanno indicati i  rimborsi di beni e servizi  art.  51 TUIR per i dipendenti.

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