HOME

/

DIRITTO

/

IL CONDOMINIO 2024

/

CONDOMINI ESCLUSIVAMENTE RESIDENZIALI: IVA AGEVOLATA SU ELETTRICITÀ DELLE PARTI COMUNI

2 minuti, Redazione , 05/03/2021

Condomini esclusivamente residenziali: IVA agevolata su elettricità delle parti comuni

Le Entrate chiariscono quando spetta aliquota al 10% sull'energia elettrica sulle parti comuni nei condomini. Vediamo i dettagli.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 142 del 3 marzo  le Entrate chiariscono che "l'aliquota IVA ridotta di cui al citato n. 103 della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti "esclusivamente" da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale" 

Il chiarimento specifica che nel condominio composto da unità immobiliari residenziali che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale si applica la predetta aliquota IVA ridotta del 10% anche per le parti comuni. 

Caso differente è invece, specifica l'agenzia, quello esaminato nella risposta n. 3 pubblicata il 4 dicembre 2018, relativa alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento di parti comuni di condomini "prevalentemente residenziali" (con uso promiscuo) costituiti anche da unità immobiliari con destinazione diversa da quella abitativa, quali uffici, studi professionali, negozi. In questo caso l'IVA agevolata non spetta 

L'istante è l'amministratore di un condominio composto da unità immobiliari ad uso residenziale (con box residenziali) e 3 negozi. I negozi sono completamente indipendenti:

  • negli accessi
  • nei serivizi
  • nelle utenze

e godono di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi esclusi dai riparti delle spese condominiali.

L'istante riferisce che le tre unità immobiliari ad uso commerciale ubicate all'interno delle mura dell'edificio condominiale «sono completamente indipendenti negli accessi (lato strada), nei servizi (Riscaldamento) e nelle utenze (Energia elettrica). I negozi godono infatti di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, esclusi dai riparti delle spese condominiali. In considerazione del fatto che le uniche 3 unità immobiliari ad uso commerciale sono totalmente autonome e non collegate ad alcun servizio né parte comune del Condominio (né alla scala, né ai box, né agli ascensori, ecc.), come dimostra il Regolamento contrattuale del 25.11.2015 e come può dimostrare un qualunque accesso in loco, risulta che il Condominio [...] è, dal punto di vista del consumo di energia elettrica e gas, un Condominio "esclusivamente residenziale"».  Per questi motivi il condominio del caso di specie è da considerarsi esclusivamente residenziale. 

L'amministratore istante chiede un parere sulla aliquota IVA applicabile al consumo di elettricità per il funzionamento delle parti comuni di tale condominio.

L'agenzia richiama il n 103 della Tabella A parte III del DPR 633/72 specificando che l'uso domestico si verifica "nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l'energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'IVA, anche se in regime di esenzione"

La definizione di uso domestico è stata interpretata in modo più restrittivo alle utenze ad utilizzo promiscuo imponendo l'aliquota IVA ordinaria  sulla intera fornitura nei casi in cui non sia possibile determinare il quantitativo dei consumi effettivamente impiegati per usi domestici agevolati, per mancanza di contatori distinti. Criteri di ripartizione presuntive sono ostativi, afferma l'agenzia, alla applicazione dell'IVA agevolata.

Nel caso di specie invece ricorrendo le condizioni di sopra elencate, non vi è dubbio sull'uso esclusivo per usi domestici nel condominio esclusivamente residenziale e pertanto spetta l'IVA agevolata sull'energia elettrica delle parti comuni.

Tag: ADEMPIMENTI IVA 2022 ADEMPIMENTI IVA 2022 IL CONDOMINIO 2024 IL CONDOMINIO 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IL CONDOMINIO 2024 · 26/03/2024 Comunicazione dati bonus edilizi 2023: scadenza prorogata al 4 aprile

Le Entrate pubblicano il provvedimento di proroga per gli amministratori di condominio. Accolte le richieste del CNDCEC per la comunicazione dati bonus edilizia 2023

Comunicazione dati bonus edilizi 2023: scadenza prorogata al 4 aprile

Le Entrate pubblicano il provvedimento di proroga per gli amministratori di condominio. Accolte le richieste del CNDCEC per la comunicazione dati bonus edilizia 2023

La comunicazione dei dati dei morosi al terzo creditore del condominio

Condomino moroso e condomino obbligato in regola con i pagamenti. Come deve agire l'amministratore di condominio alla richiesta della comunicazione dei dati dei morosi

Condominio: usucapire una porzione o tutta una parte comune

Tentativo fallito di usucapione e usucapione “inconsapevole” di una porzione del cortile comune: due ipotesi singolari

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.