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ZONA BIANCA: DAL 28 GIUGNO TUTTA L'ITALIA È BIANCA

5 minuti, Redazione , 28/06/2021

Zona bianca: dal 28 giugno tutta l'Italia è bianca

Da oggi 28 giugno tutta Italia è bianca con l'ordinanza del Ministro Speranza che dispone il passaggio della Valle D'Aosta in zona bianca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Ordinanza pubblicata in GU n 151 del 26 giugno anche la valle D'Aosta diventa bianca.

Pertanto, dal 28 giugno tutta l'Italia è bianca.

"É un risultato incoraggiante, ma servono ancora cautela e prudenza, soprattutto alla luce delle nuove varianti. La battaglia non è ancora vinta" ha dichiarato il ministro nell'annunciare la nività.

Anche questa questa ordinanza fa espresso richiamo al documento 21/72/CR04/COV19 contente "Indicazioni  della  Conferenza  delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"

La prima regione ad entrare in zona bianca era stata proprio la Sardegna lo scorso 1 marzo.

Il DL n 15 pubblicato in GU N 45 del 23 febbraio a firma di Mario Draghi ha introdotto la zona bianca poi ritoccata con il successivo DL n 65 pubblicato in GU del 18 maggio.

In particolare la zona bianca riguarda le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è:

  • inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti 
  • per tre settimane consecutive.

All'interno della zona bianca non si applicano le misure di contenimento previste per le zone gialle ossia ad esempio NON vige il coprifuoco ma restano in vigore le regole di distanziamento e mascherina.

SCARICA QUI LE LINEE GUIDA che regolano le riaperture nella zona bianca.

Resta in vigore nella zona bianca:

  1. l'obbligo di mascherine
  2. il distanziamento sociale
  3. la sanificazione 

Cosa si può fare nella zona bianca

  • libera circolazione nelle 24 h
  • aperti bar e ristoranti
  • aperte le scuole
  • aperti musei, cinema e teatri
  • aperte palestre e piscine.

Cosa non si può fare nella zona bianca

Restano sospesi gli eventi che:

  • implicano assembramenti in spazi chiusi e all'aperto
  • comprese manifestazioni fieristiche e i congressi
  • nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo,discoteche, locali assimilati aperti o al chiuso

Ecco alcune alcune risposte alle domande frequenti dei cittadini sulla zona bianca riportate sul sito del Governo

Uso di mascherine nella zona bianca

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Ristoranti e bar nella zona bianca

In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.  

Spostamenti nella zona bianca

A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:
- senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;
- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate;
- verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica), nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Per gli spostamenti verso le seconde case o per le visite ad amici o parenti si vedano le FAQ specifiche. 

Seconde case

È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

Vistie a parenti e amici nella zona bianca

A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle ore 5.00 alle 22.00, a un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati (si veda la FAQ specifica).

Uso dell'automobile

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Potrebbe interessarti anche Covid: quando potremo togliere le mascherine?

Allegati

Ordinanza Ministero della Salute zona bianca 3 regioni
Ordinanza ministero salute zona bianca misure ristorazione fino al 21 giugno
Ordinanza zona bianca Ministero della Salute del 11.06.2021
Ordinanza Ministero Salute zona bianca dal 21 giugno
ordinanza Ministero della salute Valle D'Aosta bianca dal 28 giugno

Tag: EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS

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