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MAGGIORAZIONE ANF DISABILI: SI MANTIENE IL DIRITTO FINO AL TERMINE DELLA REVISIONE

2 minuti, Redazione , 25/02/2021

Maggiorazione ANF disabili: si mantiene il diritto fino al termine della revisione

Chiarimenti INPS sui ritardi causati dal Covid e l' accoglimento provvisorio delle domande di maggiorazione ANF per figli inabili, anche maggiorenni

Ascolta la versione audio dell'articolo

A motivo dei ritardi causati dal  Covid le domande  di maggiorazione ANF per figli  disabili gravi anche maggiorenni vengono accolte dall'INPS provvisoriamente con mantenimento del diritto, fino alla conclusione dell'Iter di revisione.

Questo in sintesi quanto comunica lINPS con il  messaggio n. 754 del 22 febbraio 2021,  in merito all'accertamento e alla revisione dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF)  in favore dei soggetti, "minorenni inabili  agli atti della propria età o maggiorenni inabili a proficuo lavoro"

L'istituto ricorda la norma (articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988) che dispone che l’assegno  compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle, precisano che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

A questo fine la certificazione medica presentata a corredo della domanda deve essere esaminata dall'Ufficio medico legale, anche per i soggetti fruitori dell’indennità di frequenza  per valutare la effettiva “incapacità del minore a compiere gli atti della propria età” o, nel caso di componente maggiorenne, la “inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro” (cfr. la circolare n. 11/1999).   Precisazioni in merito sono state fornite con il messaggio n. 3604/2019.

Dal punto di vista amministrativo il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, e la durata di godimento  non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario. 

Ora dato che la fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione  ANF, l'istituto  ricorda che la normativa  prevede, come chiarito dalla circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell’handicap  durante l’iter sanitario di revisione, nel quale i soggetti precedentemente autorizzati conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Quindi anche il  riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF sarà sempre accolta provvisoriamente tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, 

Qualora all’esito della revisione l'inabilità  sia confermata, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

Qualora all’esito della revisione non risulti confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato, si procederà alla reiezione della domanda . 

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