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SIGARETTE ELETTRONICHE: UN CODICE TRIBUTO PER PAGARE PER IL CONTRASSEGNO DA APPLICARE

1 minuto, Redazione , 18/02/2021

Sigarette elettroniche: un codice tributo per pagare per il contrassegno da applicare

Ecco il codice tributo per pagare le somme per la fornitura di contrassegni che legittimano la circolazione per i prodotti liquidi da inalazione ossia sigarette elettroniche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 11/E del 17 febbraio l'Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo "5479" utile a versare le somme dovute per la fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i prodotti liquidi da inalazione, PLI

Ricordiamo che l’art. 62-quater, comma 3-bis, D.Lgs. n. 504/1995 previsto dalla legge di Bilancio 2021 sancisce che la circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, è legittimata dall'applicazione, sui ogni condizionamento, di appositi contrassegni. Saranno le dogane a rilasciare i "bollini" contenenti iformazioni riguardanti il prodotto inalato.

Tale norma sarà in vigore a decorrere dal 1° aprile 2021.

L'agenzia delle dogane con nota prot. n. 38850 del 5 febbraio 2021, aveva domandato l’istituzione del codice tributo specifico per adempiere a tale obbligo ossia per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni specifici.

la risoluzione in questione istituisce il codice necessario da utilizzare con le seguenti modalità:

"5479" Proventi derivanti dalla fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i PLI – art. 62-quater, c. 3-bis, d.lgs n. 504 del 1995.

compilando il modello F24 Accise il codice tributo va esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia”, nessun valore;
  • nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
  • nel campo “rateazione”, nessun valore;
  • nel campo “mese”, il mese cui si riferisce il pagamento, nel formato “MM”;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 17.02.2021 n. 11

Tag: ACCISE ACCISE

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