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SUPERBONUS 110: LA RISPOSTA ALL'INTERPELLO 87 SUPERATA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

Superbonus 110: la risposta all'interpello 87 superata dalla Legge di Bilancio 2021

Con la risposta n. 87 del 8 febbraio 2021 l'agenzia delle entrate replica ad un contribuente basandosi sulla precedente disciplina. La risposta non è quindi aggiornata.

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Può essere che si tratti di una svista del fisco, o meglio della presentazione di un’istanza di interpello avvenuta nel 2020 alla quale l'Ufficio ha risposto nel 2020, ma poi erroneamente pubblicata nel 2021, anno di forti modifiche al superbonus. Sta di fatto che l'agenzia delle entrate, rispondendo all'istanza di interpello di un contribuente fornisce una replica pressoché datata e non considerando le modifiche intervenute con la legge di bilancio 2021. 

La situazione prospettata dal contribuente

  • Due coniugi, l'una proprietaria di due immobili, C2, funzionalmente indipendenti che saranno oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione (art. 3, comma 1, lett. d), DPR 380/2001) finalizzata alla sicurezza statica ed antisismica delle due unità costituenti l'intero immobile (terra/cielo), con invarianza della volumetria complessiva dell'intero edificio e con la specifica indicazione del conseguente cambio di destinazione d'uso da due rustici/deposito, cat. C/2 ad una abitazione ed autorimessa.In particolare, che la "ristrutturazione antisismica", prevedrà: 
    • le parziali demolizioni su tutto il perimetro dei solai del piano terra e di quello al piano primo per rinforzi strutturali sia alle fondazioni che ai solai, con inserimento di nuove travi in ferro e piattabande in cemento armato; 
    • il rinforzo strutturale in cemento armato dei pilastri in muratura esistenti e di tutte le murature perimetrali terra cielo con muratura in laterizio agganciata alla muratura preesistente e reti fibro rinforzate e diatoni sia in interno che in esterno;
    • la realizzazione di una intelaiatura in acciaio collaborante con le strutture portanti al fine del potenziamento della risposta sismica dell'unità immobiliare posta tra il 1° piano ed il tetto, al quale è stata agganciata questa struttura; 
    • la ristrutturazione del tetto con inserimento di cordolo in cemento armato su tutto il perimetro, putrelle in ferro e travature in legno lamellare; 
    • il rifacimento della scala di accesso da terra al piano primo in cemento armato. 
  • Con contratto di comodato la moglie concede al marito l'uso dei due immobili al fine di effettuarvi i lavori, che pagherà in prima persona.
  • Sono in itinere già dal 2020 le pratiche di ottenimento dei titoli autorizzatòri. 

Le richieste dei coniugi contribuenti sono le seguenti

  • se possano accedere al superbonus del 110% per i lavori sopra esposti 
  • se, nell’eventualità dell’acquisto di arredi, il limite massimo di spesa sostenibile possa essere raddoppiato in funzione della presenza dei due immobili oggetto di interventi.

Significativo è il fatto che l’istante richieda se tale limite, riferito al bonus mobili, di euro 10.000 possa essere raddoppiato a 20.000 in funzione delle due unità immobiliari di partenza. 

Si noti il limite volutamente di euro 10.000 presente nell’istanza quando in realtà la legge di bilancio 2021 lo ha innalzato ad euro 16.000. 

La risposta dell'agenzia delle entrate 

Ciò che emerge da parte dell'agenzia delle entrate è una risposta pressoché superata dalla legge di bilancio 2021, la quale risposta, come detto, molto probabilmente avrebbe dovuto venire pubblicata ante 31/12/2020, quando in vigore vi erano le precedenti regole. Ciò posto i chiarimenti in rapida successione sono: 

  • Non è possibile accedere al superbonus in quanto si tratta di edifici di proprietà di un unico soggetto, quando invece la norma è stata modificata permettendo l'accesso al superbonus da parte di proprietari di un numero di immobili fino a 4. 
  • è ammissibile il raddoppio del limite massimo di spesa del bonus mobili in funzione delle unità di partenza anche se è riportato ancora nella misura di 10.00 euro, quando esso stesso è stato aumentato a 16.000.

Che si tratti di una mera svista di pubblicazione o che si tratti di un altro tipo di svista, sta di fatto che occorre a questo punto ben ponderare le risposte fornite dal fisco.

Allegato

Risposta a interpello del 08.02.2021 n. 87

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

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Commenti

federica ercoli - 12/02/2021

se non ho capito male, il problema sollevato dall'agenzia delle entrate non è il condominio minimo uniproprietario (superato dalla legge di bilancio) ma la non applicabilità del Supersismabonus alle PLURIFAMILIARI, cosa invece permessa nel Superecobonus. Questa interpretazione non è superata dalla legge di bilancio. Potete confermarmi (o confutare) questa mia interpretazione? grazie

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