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SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE

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AUMENTI DI CAPITALE NELLE SOCIETA DEROGHE AL QUORUM PREVISTE ANCHE PER LE S.R.L.

2 minuti, Redazione , 09/09/2020

Aumenti di capitale nelle societa deroghe al quorum previste anche per le s.r.l.

Nel DL semplificazioni deroghe transitorie e novità in merito agli aumenti di capitale rivolti a societa di capitali e s.r.l.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il DL n 76, noto come Decreto Semplificazioni, approvato dal Senato con modifiche, all’art 44 rubricato Misure a favore degli aumenti di capitale introduce delle disposizioni che hanno efficacia temporanea. Altre invece hanno efficacia permanente e andranno a modificare l'art 2441 del codice civile riguardante questa materia.

Le novità introdotte hanno lo scopo di rendere più rapide le deliberazioni che riguardano gli aumenti del capitale per le società per azioni in particolare abbassando il quorum previsto. Tra le società interessate dal cambiamento riguardante il quorum delle deliberazioni assembleari sono state introdotte nel passaggio al Senato, anche le s.r.l.

Disposizioni temporanee:

- fino al 30 giugno 2021 non si applica la maggioranza rafforzata di voto, ma bensì il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, purchè costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale, le deliberazioni aventi ad oggetto:

  • aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti (artt. 2439, 2440 e 2441 cod. civ.)
  • l’inserimento nello statuto di una norma che deleghi agli amministratori l’esercizio della facoltà di aumentare il capitale sociale (art.2443 cod.civ) da deliberare entro il 30 giugno 2021

La deroga al quorum rafforzato è in linea con le condizioni previste dall'articolo 83 della Direttiva europea 1132/2017

- fino al 30 giugno 2021 le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti escludendo il diritto di opzione anche senza espressa previsione statutaria nei limiti del 20% del capitale preesistente.

Disposizioni permanenti:

tali modifiche riguardano l’esercizio del diritto di opzione e nel dettaglio

  • la riduzione del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, che si riduce da quindici a quattordici giorni dalla data di pubblicazione dell’offerta di azioni o obbligazioni convertibili in azioni, sul sito internet della società con le modalità previste o in mancanza dalla data di iscrizione presso il registro imprese.
  • Il riconoscimento del diritto di prelazione sull’acquisto delle azioni non optate a favore dei soci che hanno esercitato il diritto di opzione nelle società quotate nei mercati regolamentati e nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione
  • I diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato regolamentato o sul sistema multilaterale per almeno due sedute
  • Si chiede agli amministratori una relazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno condotto alla esclusione del diritto di opzione, relazione depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine di convocazione dell’assemblea nella quale si dovrà deliberare l’inserimento nello statuto della clausola di esclusione.

Tag: SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE

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