HOME

/

FISCO

/

DICHIARAZIONE IVA 2024

/

OPERE D'ARTE: QUANDO SI APPLICA L'IVA AL 10%

2 minuti, Redazione , 04/09/2020

Opere d'arte: quando si applica l'IVA al 10%

IVA agevolata cessione opere d'arte spetta solo se l'opera oggetto di cessione è interamente realizzata dall'artista e la tiratura è limitata

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 303 del 2 settembre 2020 le Entrate forniscono chiarimenti in merito all’applicabilità dell’IVA al 10% nella cessione di opere d’arte e in particolare si chiarisce che è possibile nel caso di specie solo per quelle per le quali ricorrano i requisiti della tiratura limitata e della totale realizzazione manuale da parte dell’artista (così come previsto dalla Tabella, allegata al DL n 41/1995 convertito con modificazioni dalla Legge 85/95).

Ma vediamo il caso oggetto dell'interpello.

L’istante opera:

  • con codice Ateco 90.03.09-altre creazioni artistiche e letterarie
  • codice 47.78.31-attività prevalente “commercio al dettaglio di oggetti d’arte”
  • e attività secondaria realizzazione, esposizione e vendita di opere grafiche

Egli progetta con pc e mediante software sculture figurative originali che poi stampa con stampanti proprie o di società di stampa 3D.

Con la stampa 3D ottiene sculture grezze che egli stesso poi stucca, liscia e vernicia. Tali sculture sono vendute come pezzi unici o in serie limitata di 50 o 200 pezzi direttamente a privati, tramite vendita on line.

Egli vorrebbe sapere se possa applicare a tali cessioni l’aliquota al 10% di cui al n 127-septiesdecis della Tabella A Parte III allegata al DPR 633/72

L’agenzia esprime parere contrario alla applicabilità dell’IVA 10% nel caso di specie per i seguenti motivi:

il numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle cessioni, da parte degli autori e dei loro eredi o legatari, degli oggetti d'arte individuati dalla Tabella, allegata al DL n 41/1995 (convertito con modificazioni dalla Legge 85/95).

Per quanto concerne le sculture, come è nel caso di specie, la stessa Tabella considera “Oggetti d'arte, le opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto; a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari”.

In base a tale disposizione, dunque, sono oggetti d'arte quelli per i quali ricorrono determinate condizioni, tra le quali che gli stessi siano eseguiti interamente dall'artista.

Nella fattispecie in esame, non sembrano ricorrere le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata in quanto l’istante riferisce di avvalersi di software e stampa 3D anche esterna da cui nascono le sue sculture. Egli riferisce inoltre di venderle in numero di esemplari superiore a quello richiesto dalla norma per l’IVA agevolata.

L’agenzia rileva che l'intervento manuale del contribuente risulti residuale.

Pertanto le cessioni degli oggetti prodotti dovranno essere, secondo l’agenzia, soggette all'aliquota IVA ordinaria e non a quella del 10% in quanto non riconducibili a nessuno dei manufatti definiti "Oggetti d'arte" dalla Tabella, allegata al DL  n.41 del 1995.

Ti potrebbe interessare l'e-book  Antiriciclaggio gallerie d'arte e vendita oro (eBook)

Allegato

Risposta a interpello del 02.09.2020 n. 303

Tag: DICHIARAZIONE IVA 2024 DICHIARAZIONE IVA 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DICHIARAZIONE IVA 2024 · 21/03/2024 Dichiarazione IVA 2024: i soggetti non residenti con e senza rappresentante

Istruzioni per il Modello IVA 2024 dei soggetti non residenti: con rappresentante fiscale e con identificazione diretta

Dichiarazione IVA 2024: i soggetti non residenti con e senza rappresentante

Istruzioni per il Modello IVA 2024 dei soggetti non residenti: con rappresentante fiscale e con identificazione diretta

Dichiarazione Iva 2024: termini e modalità di versamento del saldo Iva

Un riepilogo delle scadenze e delle modalità di versamento del saldo Iva 2023 risultante dalla dichiarazione annuale 2024, in unica soluzione o con rateizzazzione, con esempi

Dichiarazione IVA 2024 entro il 29 febbraio con il quadro VP

Istruzione per compilare il quadro VP del modello IVA 2024 con le LIPE del quarto trimestre

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.