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PER I PAGAMENTI IN CONTANTI NON È GARANTITA LA TRACCIABILITÀ E NON SPETTA DETRAZIONE

2 minuti, Redazione , 11/08/2020

Per i pagamenti in contanti non è garantita la tracciabilità e non spetta detrazione

Le spese mediche pagate in contanti e documentate con un software legato ad una banca non sono considerate tracciabili ai fini dei controlli della amministrazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 247 del 5 agosto 2020 l’agenzia delle entrate rigetta la detraibilità delle spese mediche pagate in contanti e certificate tramite un sistema software perchè non risponde ai requisiti di tracciabilità dei pagamenti obbligatoria ai sensi dell’art 1 comma 679 della Legge n 160/2019.

L’istante descrive il software che intende produrre come uno strumento con il quale il paziente paga la prestazione sanitaria in contanti, il professionista medico accede al portale messo a disposizione con il software ed effettuerà un riconoscimento del paziente tramite gestionale. Successivamente lo riconoscerà tramite scansione del codice fiscale. Una volta accertata l’identità verrà incassato il contante e il software rilascerà una ricevuta da allegare alla fattura per la prestazione medica.

Il contante confluisce in un conto dell’istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia che poi pagherà con singoli bonifici il medico per tutti i pagamenti effettuati con i dati del paziente e della prestazione. L’istante specifica che l’intestatario del conto e del bonifico emesso al medico è l’istituto di pagamento suddetto.

L’istante domanda se un tale software possa rientrare tra gli strumenti utili a garantire la tracciabilità necessaria a maturare il diritto alla detrazione d’imposta delle spese mediche. Egli ritiene che possa essere accettata questa possibilità in quanto il software sia paragonabile agli “altri metodi di pagamento” previsti dall’art 23 del Dlgs 241/1997.

L’agenzia appunto rigetta la possibilità che questo software consenta la tracciabilità per i seguenti motivi.

Innanzitutto, ribadisce che ai sensi del comma 679 dell’art 1 della legge n 160 il diritto alla detrazione del 19% delle spese mediche spetta a condizione che l’onere sia pagato con versamento bancario o postale o mediante sistemi di pagamento previsti dall’art 23 del DLgs 241/97

Tale articolo dice l’agenzia fa riferimento a:

  • carte di debito
  • carte di credito
  • carte prepagate
  • assegni bancari e circolari
  • e altri sistemi di pagamento

L'Agenzia dice che al caso in esame va applicato quanto già detto dalla circolare n 108/2014 i n materia di erogazioni liberali secondo la quale gli altri mezzi di pagamento sono da intendersi quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del suo autore e permettere controlli da parte della amministrazione finanziaria.

Secondo l’agenzia il software descritto dall’istante non prevede alcun mezzo di pagamento indicato nel suddetto articolo né consente la tracciabilità del soggetto che sostiene la spesa ai fini dei controlli della stessa agenzia. 

Sinteticamente si può dire che è necessaria la tracciabilità del flusso finanziario da colui che sostiene la spesa al beneficiario, attraverso una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti individuabili. Nessun passaggio deve avvenire in contanti per garantire la tracciabilità.

 

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Allegato

Risposta a interpello n 247 del 5 agosto 2020

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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