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LA RICOSTRUZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO E GLI INDICATORI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

2 minuti, Redazione , 31/07/2020

La ricostruzione induttiva del reddito e gli indicatori di capacità contributiva

Il maggior reddito accertato dall'Agenzia deve essere fondato su concreti indicatori del reddito: la pronuncia della Commissione Tributaria

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La procedura di ricostruzione induttiva del reddito mediante indicatori di capacità contributiva, che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate pone in essere al fine di emettere un avviso di Accertamento nei confronti del contribuente, deve essere giustificata sulla base di concreti indicatori di reddito maggiore rispetto a quello dichiarato.

Diversamente, la pretesa impositiva dell'Agenzia non corrisponde alla realtà dei fatti e pertanto risulta illegittima.

Ciò è quanto ha chiarito il Giudice della quarta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con la Sentenza del 6 febbraio 2020 (R.G.R. n. 897/2019).

Dopo avere esaminato il caso sottopostole, la Commissione ha accolto il ricorso del contribuente che chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento per imposte e accessori notificatogli dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il giudice tributario ha evidenziato che la procedura di ricostruzione induttiva del maggior reddito del contribuente effettuata dell'Agenzia, non era fondata. Ciò sulla base dei seguenti aspetti:

  • è stato verificato che il contribuente gestisce un piccolo distributore di carburante senza la presenza di collaboratori o dipendenti;
  • Il modesto volume d'affari del contribuente è stato confermato anche dal controllo effettuato dalla G.d. F. con apposito PVC che evidenziava una deficienza di gasolio;
  • la realtà dei fatti sembra confermare che il ricorrente eserciti la sola attività di erogazione carburanti senza alcuna altra cessione di beni o servizi accessori;
  • l' Ufficio ha erroneamente calcolato il maggior reddito contestato sulla base della retribuzione annua di un lavoratore del settore commercio liv.1 con modalità illegittime;
  • non vi è stata alcuna evasione poiché il ricorrente tiene aperta l'attività soltanto allo scopo di conseguire il diritto alla pensione tramite versamento dei contributi INPS;
  • la capacità contributiva del ricorrente appare di modesta entità, in quanto riferita al fatto che lo stesso risulti titolare di diritto di abitazione relativo a un piccolo appartamento, non abbia familiari a carico e possieda uno scooter.
  • le difficoltà economiche del contribuente risultano confermate dall'aiuto periodico della madre che si evince dagli estratti conto bancari.


A fronte degli elementi di fatto sopra segnalati a nulla è valso il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 28075/2009, effettuato dall'Agenzia per sostenere la propria tesi e giustificare il proprio operato. Detta pronuncia stabilisce che, "nel caso di comportamento antieconomico del contribuente, sia fondato il sospetto di una diversa realtà". L'Agenzia evidenziava infatti che il contribuente non rispondeva al proprio invito al contraddittorio (con richiesta di fornire prove idonee per definire il proprio reddito) e conseguentemente l Agenzia notificava l'avviso di accertamento. Tuttavia, a prescindere dalla mancata risposta del contribuente, nel caso di specie, vi sono chiari elementi di fatto che non permettono di giustificare la pretesa dell'Agenzia. Pertanto  l'Atto di accertamento impugnato risulta illegittimo e non fondato con conseguente accoglimento della richiesta di annullamento dello stesso e condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.

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