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PERMESSI LEGGE 104 AMPLIATI DAL DECRETO CURA ITALIA

2 minuti, Redazione , 18/03/2020

Permessi legge 104 ampliati dal Decreto Cura Italia

Provvedimenti specifici per assistenza delle persone disabili nel nuovo decreto Marzo per l'emergenza COVID 19, in vigore da ieri: permessi, congedo parentale, priorita per smart working

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Nel decreto Cura Italia di marzo  pubblicato ieri sera 17 marzo in Gazzetta Ufficiale  trovano posto alcune misure specifiche per le persone con disabilita e  per le loro famiglie. Vediamo di cosa si tratta in sintesi:  

SMART WORKING Dal punto di vista lavorativo  viene richiesto ai datori di lavoro di dare la precedenza  nella concessione dello smart working alle persone con gravi patologie o disabilità o che hanno in famiglia persone con disabilità grave ; 

PERMESSI E CONGEDI LAVORO DIPENDENTE :

  • Il congedo parentale straordinario di 15 giorni con indennità al 50% è assicurato ai genitori lavoratori  per i figli disabili senza limite di età . 
  • E' possibile per questi lavoratori assentarsi dal posto di lavoro senza che questo  comporti un inadempimento contrattuale e abbia conseguenze sul mantenimento del posto di lavoro , purche ne venga data comunicazione preventiva al datore di lavoro.
  • L’art. 23 prevede una estensione della durata dei  permessi retribuiti legge 104 1992  per ulteriori 12 giornate  complessive nei mesi di marzo e aprile 2020 ( la bozza riportava invece " in ciascuno dei mesi")  . L’Inps accetterà le domande in questo senso fino al raggiungimento del limite di spesa di oltre  500 milioni di euro. Il testo definitivo aggiunge la specifica che tali ulteriori giornate per i personale sanitario possono essere fruite compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda o dell'ente coinvolto, vista l'emergenza . 

Il testo finale del decreto non  prevede piu il riferimento alla  fruizione dei congedi d.lgs 151/ 2001,   estesa ai lavoratori in possesso di riconoscimento di gravità (L.  104 1992)  nonché ai lavoratori in possesso di certificazione di un medico del Servizio Sanitario Nazionale che attesti maggiore rischio per tutta la durata dello stato di emergenza in deroga al vigente limite dei due anni.

MISURE STRAORDINARIE PER CENTRI SOCIOSANITARI

In considerazione del fatto che  nei centri  di carattere socio-assistenziale, socio-educativo, sanitario e di riabilitazione per persone con disabilità, l’attività è sospesa dalla data del decreto e fino al permanere di rischio sanitario ma  le aziende sanitarie locali possono  attivare interventi urgenti  a domiciliio in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno  nel rispetto delle previste misure di contenimento del contagio . In ogni caso, per la durata dello stato di  emergenza  le assenze dalle attività dei centri non sono causa di dismissione o di esclusione.

Viene anche introdotto all’art. 9 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 un nuovo comma per cui  queste  prestazioni sanitarie di essenziale necessità "si intendono autorizzate, ai fini del rimborso della spesa, per tutta la durata dello stato di emergenza.” Le pubbliche amministrazioni  sono autorizzate quindi anche a pagare le prestazioni fornite da strutture private  per forme di assistenza domiciliare ad anziani,  disabili e  persone non autosufficienti  sostitutive di quelle realizzate nei centri specializzati.

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