HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

NESSUNA AGEVOLAZIONE PER L'ATTO DI RINUNCIA ALLA CASA CONIUGALE

1 minuto, Redazione , 14/02/2020

Nessuna agevolazione per l'atto di rinuncia alla casa coniugale

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le imposte connesse all’atto di rinuncia della casa coniugale sono dovute.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'atto di rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e gli adempimenti di cancellazione della trascrizione, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi tra i coniugi, non sono assoggettati all’agevolazione prevista dall' art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74.

Ciò è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 39 del 10 febbraio 2020 (consultabile nel file allegato).

La soluzione prospettata deriva dall’Interpello presentato dall’ex coniuge che, dopo aver deciso di rinunciare all’assegnazione della casa coniugale, per spostarsi a vivere in altra abitazione con il nuovo coniuge e le figlie, desiderava sapere se fosse possibile beneficiare dell’esenzione da imposte (bollo, registro, ed altre tasse) come previsto dall'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, con riferimento all’atto di rinuncia e agli adempimenti connessi dallo stesso effettuato.

L’Agenzia ha risposto negativamente a tale quesito, sulla base del fatto che la norma di cui si chiede l’applicazione è volta ad agevolare il superamento della crisi coniugale evitando che l’imposizione fiscale possa aggravare ulteriormente la situazione. L’esenzione dalle imposte si applica soltanto in relazione alle attribuzioni patrimoniali connesse al superamento della crisi e non quindi al caso prospettato dalla contribuente.

L’atto unilaterale di rinuncia e i relativi adempimenti a carico dell’istante derivano da una libera scelta dell’ex coniuge e pertanto non sono connessi ad alcun adempimento di obblighi relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio.

Come previsto dall’art. 19 Legge 74/1987 infatti, gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi o cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Ulteriore conferma della soluzione prospettata dall’Agenzia è riscontrabile nella risoluzione n. 372/E del 14 dicembre 2007 che circoscrive l’ambito di operatività dell’agevolazione a quegli atti ed accordi correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, e non a quelli raggiunti solo in occasione dei procedimenti stessi e viceversa realizzabili in qualsiasi momento.

Allegato

Agenzia Entrate Risposta n. 39 del 02.20

Tag: IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALI IPOTECARIA E CATASTALI CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE · 23/04/2024 OT23 2025: nuovo modello e istruzioni

Nel modello aggiornato OT23 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

OT23 2025:  nuovo modello e istruzioni

Nel modello aggiornato OT23 INAIL per la richiesta di riduzione per prevenzione con la guida alla compilazione anche interventi pluriennali e standard ESG

Semplificazioni dichiarazioni dei redditi e nuove scadenze: le istruzioni dell'Agenzia

Semplificazione adempimenti tributari per persone fisiche titolari di P.Iva e non, per i sostituti e nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni nella Circolare dell'Agenzia

Ritenuta d'acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

Ritenuta obbligatoria sulle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazione a decorrere dal 1° aprile 2024; i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.