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DETRAZIONE IVA FATTURE FORNITORI RICEVUTE A FINE 2019: ATTENZIONE ALLE SANZIONI

3 minuti, Redazione , 08/01/2020

Detrazione Iva fatture fornitori ricevute a fine 2019: attenzione alle sanzioni

Detrazione delle fatture ricevute a dicembre e gennaio 2019: attenzione alla detrazione corretta dell'IVA senza incorrere in sanzioni

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A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva.

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioe' nel momento in cui il cedente diventa debitore verso l'Erario di quella Iva) ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva acquisti è determinato dall’esigibilità dell’imposta, individuata dal momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Il contribuente per poter detrarre l'Iva deve annotare nel Registro acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Facciamo un esempio: DDT per acquisto di un bene datato 5.10.2019, fattura elettronica emessa il 31.10.2019 e pervenuta al cliente l'1.11.2019. L'Iva e' esigibile (per il fornitore) con il mese di ottobre 2019 e la versera' il 16.11.2019.

La detrazione dell'Iva (per il cliente) e' fissata al momento in cui essa diventa esigibile (ottobre) per cui e' possibile, pur se pervenuta in novembre, detrarla nel mese di ottobre. Ma il Fisco non si lamentera' di certo se invece sara' detratta nel mese di novembre.

Questa regola, inspiegabilmente, non vale per le fatture d'acquisto a cavallo dell'anno.

Occorre quindi procedere ad analizzare le fatture di dicembre 2019 / gennaio 2020 distinguendo tra:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
  • fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020, che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (ad es. causa ferie di Capodanno): per tali fatture, salvo che vengano aggiunte al dicembre, è possibile detrarre l’Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: l'Iva sarebbe persa, salvo la  presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”: in questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In questa circostanza, ai fini fiscali, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente, che rappresenta il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per quest'ultimo.
Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
 

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