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PRELIMINARE DI VENDITA DI IMMOBILE CON SOCIETÀ: ATTENZIONE ALLE IMPOSTE

1 minuto, Redazione , 19/08/2019

Preliminare di vendita di immobile con società: attenzione alle imposte

Tassazione contratto preliminare di compravendita: chiarimenti sull'imposta di registro dall'Agenzia delle Entrate

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Se una società deve registrare un contratto preliminare di compravendita di un fabbricato, nel quale è prevista anche

  • la corresponsione di una somma titolo di caparra/acconto-prezzo,
  • un secondo acconto
  • un saldo,

tutti soggetti ad IVA, qual'è l'imposta di registro da corrispondere? E' stato questo il quesito contenuto nella Risposta all'interpello 311 del 24 luglio e allegato a questo articolo.

In generale il contratto preliminare è l’accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente a stipulare un successivo contratto definitivo, indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali. Come regola, i contratti preliminari di ogni specie sono da registrare e sono soggetti all’applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200. 
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica l’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento, mentre per le somme dovute a titolo di acconto sul prezzo, relative ad operazioni non soggette ad IVA, prevede l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento.

Per i contratti preliminari relativi ad operazioni rientranti nel regime di imponibilità IVA, come nel caso oggetto di interpello, alle disposizioni relative agli acconti si applica l’imposta di registro nella misura fissa, in applicazione del principio di alternatività Iva/registro. Quanto alla disposizione relativa alla caparra, normalmente soggetta ad imposta proporzionale di registro, se la stessa assolve anche la funzione di acconto sul prezzo, la tassazione della suddetta somma segue il trattamento fiscale previsto per gli acconti-prezzo.
Pertanto, la risposta all'interpello termina chiarendo che per la registrazione del contratto preliminare che prevede la corresponsione di somme a titolo di acconto assoggettati ad Iva, dovrà essere corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa per il contratto preliminare ai sensi dell’articolo 10 della Tariffa, parte I, del TUR e una seconda imposta fissa per la pattuizione che stabilisce la dazione di uno o più acconti, assoggettati ad IVA. 

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Allegato

Risposta interpello 310 del 24.7.2019

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO

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