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REGIME FORFETTARIO: ECCO COME RIPARTIRE LA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

2 minuti, Redazione , 23/07/2019

Regime forfettario: ecco come ripartire la detrazione per figli a carico

Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario: nuova risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

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L’istante è un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario, in forza del quale deduce solo i contributi previdenziali. Com'è noto, in generale, la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. L’istante ha così chiesto all'amministrazione di poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100%, per evitare che il 50% spettante alla moglie vada "perso". 

La risposta è arrivata nella Risoluzione 69 del 22 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

Nel documento è stato chiarito che il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in egual percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. È possibile dar corso all’accordo anche in assenza della condizione “di incapienza” poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.

Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano, invece, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

In particolare il contribuente che aderisce al regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un  coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. Da tale reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Con specifico riferimento alle detrazioni per familiari a carico la norma prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico. Analogamente, si ritiene che il reddito determinato in misura forfettaria al lordo dei contributi previdenziali, rilevi anche ai fini della comparazione del reddito più elevato richiesta dall’articolo 12, comma 1, lettera c), del Tuir, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.

Nel caso di specie, l’istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie.

Il reddito prodotto dalla moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

Si fa presente, infine, che resta ferma la possibilità per la professionista di optare per il regime ordinario di tassazione, laddove l’applicazione di detto regime risulti più conveniente rispetto a quello forfetario.

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Allegato

Risoluzione 69 del 22.07.2019

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024 CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

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