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INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE: LE REGOLE OPERATIVE PER GLI INCENTIVI

4 minuti, Redazione , 09/07/2019

Investimenti in Start-up e PMI innovative: le regole operative per gli incentivi

Le modalità operative delle agevolazioni fiscali a favore di chi investe in start-up innovative e in PMI innovative, nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016

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Soggetti interessati e condizioni per usufruire degli incentivi fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative, ecco le modalità operative nel Decreto del MEF del 7 maggio 2019, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 156 del 05.07.2019, contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Le agevolazioni spettano per i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative, e per gli investimenti in quote degli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012.

Le agevolazioni sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF ed ai soggetti passivi IRES, che effettuano investimenti agevolati in start-up innovative o PMI innovative, ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

In che cosa consiste l'agevolazione

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 4 del presente decreto sono:

  • i soggetti IRPEF possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.000.000 euro, in ciascun periodo d'imposta.
    Per i soci di Snc e Sas l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
    Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
     
  • i soggetti IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, entro il limite di 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta.
    Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (o mondiale), l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare.
    Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società.
    In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

Le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori si procurino e conservino i seguenti documenti:

  • una certificazione della start-up o PMI innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione. La certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento o, per i conferimenti fatti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del Dm, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione dello stesso in Gazzetta (pubblicato il 5 luglio 2019).
  • copia del piano di investimento della start-up o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività prevista, sui relativi prodotti e sull’andamento (previsto o attuale) di vendite e profitti.

Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:

  1. per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
  2. per un'impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

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