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DEFINIZIONE AGEVOLATA PER I GRUPPI: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 29/05/2019

Definizione agevolata per i gruppi: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata controversie tributarie: cosa fare in caso di consolidato. Due risposte agli interpelli

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Mancano solo un paio di giorni dal termine ultimo per aderire alla definizione agevolata e non mancano i chiarimenti in extremis dell'Agenzia delle Entrate tramite la pubblicazione di interpelli. In particolare, nella giornata di ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le seguenti risposte.

La Risposta all'interpello 165 del 28 maggio 2019 riguarda una società consolidante che aveva ricevuto tre avvisi di accertamento per i maggiori imponibili ai fini IRES e IRAP accertati in capo ad una delle società consolidate. La CTP ha accolto i ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento e l’Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado direttamente (per saltum) dinanzi alla Corte di cassazione. L'istante ha chiesto con che percentuale può aderire alla definizione agevolata dato che l’ipotesi del cd. ricorso per saltum non è espressamente disciplinata dall'articolo 6 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio (DL 119/2018). Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in esame non si rinviene né il requisito della pluralità di pronunce giurisdizionali di merito né la conseguenziale plurima soccombenza dell’Agenzia, condizioni necessarie per permettere la definizione al 5%. Il contribuente potrà aderire alle definizione agevolata delle liti pendenti ma versando il 40%.

La risposta all'interpello 166 del 28 maggio 2019 affronta il caso della contemporanea pendenza di una pluralità di controversie instaurate da due soggetti (società partecipanti alla tassazione di gruppo), tanto avverso il medesimo atto impositivo quanto avverso atti connessi. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in generale, la società controllante può definire la lite in relazione alla maggiore IRES effettiva contestata alla fiscal unit, con l’effetto di determinare la cessazione della materia del contendere anche nella controversia instaurata dalla controllata sull’avviso di accertamento ad essa notificato. 

Come chiarito dalla circolare n. 10/E/2019 è consentita la definizione della lite anche alla consolidata, prendendo a riferimento l’IRES “teorica” sul maggior imponibile risultante nell’ambito dell’accertamento di primo livello. Ciò posto, in relazione alla possibilità di scomputo degli importi che la consolidata ha versato in pendenza di giudizio secondo quanto riferito nell’interpello, occorre ricordare che ciascun coobbligato solidale che decide di avvalersi della definizione non potrà scomputare dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione. Lo scomputo è, quindi, ammesso solo in relazione alle somme eventualmente versate in via provvisoria dagli altri coobbligati che si avvalgono a loro volta della definizione e che in tal modo accettano anch’essi l’estinzione della controversia; in tal caso il pagamento potrà essere effettuato per la differenza da uno solo dei coobbligati, mentre gli altri devono definire la controversia con la sola presentazione dell’istanza. Il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso rispetto a quanto dovuto per la definizione, invece, è sempre escluso.
Per quanto riguarda, infine, le controversie concernenti le sanzioni amministrative, se collegate ai tributi definiti, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 31 maggio 2019.

Allegati

Risposta interpello 165 del 28.05.2019
Risposta interpello 166 del 28.05.2019

Tag: PACE FISCALE 2023 PACE FISCALE 2023

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