HOME

/

FISCO

/

BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

/

ECCEDENZA ACE IN CASO DI ACCERTAMENTO:NUOVA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

1 minuto, Redazione , 25/03/2019

Eccedenza ACE in caso di accertamento:nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Accertamento con adesione: possibile usare l'eccedenza ACE a scomputo del maggior imponibile accertato. A dirlo le Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Durante le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, sono emerse alcune problematiche in merito alla possibilità di computare l’eccedenza ACE in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione. Così l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 5 del 21 marzo 2019, qui allegata, con i chiarimenti. 

In generale, nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione è necessario considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento. Pertanto, il maggior reddito accertato dall’amministrazione finanziaria, qualora fosse stato dichiarato ab origine, sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato, quindi, compensazione con l'ACE. Quindi l’eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente

L’eccedenza di rendimento nozionale ACE deve:

  • trovare esposizione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta oggetto di rettifica,
  • essere riportata nei periodi d’imposta successivi e
  • essere ancora non utilizzata, e quindi disponibile, al momento dello scomputo in sede di definizione in adesione.

Per quanto riguarda lo scomputo dell’eccedenza di ACE in presenza di perdite, l’ACE deve essere portata in deduzione fino a concorrenza del reddito complessivo netto. L’eventuale presenza di perdite di periodo o pregresse nell’anno d’imposta oggetto di rettifica, nella medesima ottica di ripristino, imporrebbe che dal maggior reddito accertato siano prioritariamente scomputate le perdite stesse rispetto all’eccedenza di rendimento nozionale. Pertanto, in sede di procedimento di adesione, il contribuente può richiedere lo scomputo dell’eccedenza di ACE per abbattere solo la parte del maggior imponibile che ecceda le eventuali perdite di periodo e pregresse riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, esposte nella dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di rettifica e utilizzabili nella misura prevista in relazione alla loro natura (per intero o nei limiti dell’80% dell’imponibile non dichiarato). Di conseguenza, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo di eccedenza di ACE scomputabile si deve tenere conto della tipologia di perdita.

Tag: BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA ACCERTAMENTO E CONTROLLI ACCERTAMENTO E CONTROLLI AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA · 03/04/2024 Registrazione aiuti di stato 2023: proroga al 30 novembre

Il DL n 39/2024 prevede una proroga per la registrazione degli aiuti di stato nel registro nazionale: i dettagli

Registrazione aiuti di stato 2023: proroga al 30 novembre

Il DL n 39/2024 prevede una proroga per la registrazione degli aiuti di stato nel registro nazionale: i dettagli

Crediti indebitamente compensati dal sostituto: codici per F24

Risoluzione n 18/2024 con le istruzioni per restituire i crediti non spettanti fruiti indebitamente dal sostituto a seguito di assistenza fiscale

Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello

Regole ADE per le cessione dei crediti delle imprese Turistiche: il Modello da usare dal 27 marzo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.