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CREDITO FORMAZIONE 4.0: NON NECESSARIO IL RAGGUAGLIO AD ANNO

2 minuti, Redazione , 22/03/2019

Credito formazione 4.0: non necessario il ragguaglio ad anno

Credito d’imposta formazione 4.0: l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'agevolazione spetta per l'intero periodo d'imposta

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Il credito d’imposta formazione 4.0 spetta in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui è stato depositato il contratto presso l'ispettorato del lavoro. E' questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta d'interpello 79 del 20 marzo 2019 qui allegata.

In generale, la Legge di bilancio 2018, ha introdotto un credito d’imposta del 40% sugli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto tecnologie rilevantiper il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0". Il credito riguarda le spese in attività di formazione svolte nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Entrnado nel merito del quesito, l'istante ha svolto nel 2018 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione così ha chiesto se una volta depositato il contratto collettivo aziendale o territoriale contenente lo svolgimento delle attività di formazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, il costo aziendale sostenuto dall'impresa per lo svolgimento delle attività formative ammissibili debba assumersi - ai fini della determinazione del credito d'imposta

  • sin dall'inizio dell'anno d'imposta
  • con decorrenza dal momento del deposito del contratto collettivo.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che al punto 1) della circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 del MISE è stato precisato, con riferimento al termine di deposito dei contratti presso l'ispettorato del lavoro, che "quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Pertanto l'invio dei contratti all'ispettorato del lavoro competente costituisce “una condizione di ammissibilità al beneficio ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione. Conseguentemente, il credito d’imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato, entro il 31 dicembre 2018.

Allegato

Risposta interpello 79 del 20.3.2019

Tag: BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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