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FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019 E CONTRIBUENTI FORFETTARI

2 minuti, Redazione , 28/01/2019

Fatturazione elettronica 2019 e contribuenti forfettari

Regime forfetario e fattura elettronica esonero dall'emissione ma attenzione alla conservazione

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Il 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, causando una rivoluzione per gli operatori coinvolti e molti dubbi tra i contribuenti che sono (o intendono aderire) nel regime forfettario. Si ricorda che il regime forfettario è stato modificato dalla Legge di bilancio 2019 che ha modificato i requisiti di accesso al regime ed ha alzato a 65.000 euro la soglia di ricavi per rimanere nel regime indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza.

Per quanto riguarda l'e-fattura, il contribuente forfettario pur essendo esonerato dall'obbligo di emissione della fattura elettronica non puo' esimersi dal riceverle. L'operatore IVA residente è infatti obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con coloro che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio.

Il contribuente forfettario si trova quindi nella condizione di:

  • non essere obbligato ad emettere fattura elettronica con l'unica eccezione per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione
  • di ricevere fatture elettroniche dai propri fornitori.

Per quanto riguarda la conservazione, i soggetti minimi/forfettari sono esclusi dall’obbligo di conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute, qualora non abbiano comunicato al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Anche se non esplicitamente affermato dall’Agenzia, attualmente si ritiene che nel caso in cui i soggetti in esame abbiano comunicato al proprio fornitore la PEC o il codice destinatario, saranno tenuti a conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute. Si spera che l'Agenzia chiarisca questo punto che preoccupa molto i contribuenti oggetto di semplificazioni, che di fatto verrebbero parzialmente vanificate.

Qualche ulteriore chiarimento arriva dal Videoforum di gennaio 2019 tra CNCDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e Agenzia delle Entrate in merito alla fatturazione elettronica. In particolare:

  • nel caso in cui un soggetto in regime forfettario–minimo decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato e nel campo descrizione dell'e-fattura che le somme non sono soggette a ritenuta.
  • il forfetario che fornisce ai propri fornitori l’indirizzo pec o il codice destinatario può continuare ad emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo.
Fatturazione elettronica forfettari
Emissione

Possono continuare a emettere fatture non elettroniche. L'obbligo di emettere fatture elettroniche c'è solo verso la Pubblica Amministrazione.

Tali contribuenti possono comunque decidere di emettere fatture elettroniche

Ricezione Possono ricevere fatture elettroniche dagli altri operatori IVA

Tag: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

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