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FORFETTARI 2020: PASSAGGIO AL REGIME SENZA VINCOLI

2 minuti, Redazione , 30/01/2020

Forfettari 2020: passaggio al regime senza vincoli

Regime forfetario: non è necessario comunicare il passaggio al regime. Nessun vincolo triennale in caso di opzione precedente per la semplificata

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In vista dei chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate fornirà oggi 30 gennaio 2020 nel corso di Telefisco 2020 in merito al regime forfettario, dopo le modifiche introdotte sul regime dalla Legge di bilancio 2020, riepiloghiamo quanto precedente chiarito in merito al passaggio a questo regime.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate in precedenti occasioni ha chiarito che:

  • coloro che nel periodo di imposta 2019 erano in regime di contabilità semplificata (DPR 600/73) in quanto non avevano i requisiti previsti dalla normativa precedente per il regime forfettario possono applicare il regime a partire dal periodo d'imposta 2019 senza fare una comunicazione preventiva e senza esercitare una specifica opzione
  • coloro che anche se in possesso dei requisiti, nel periodo d'imposta 2019 avevano deciso di effettuare l'opzione per la contabilità semplificata possono passare al regime forfettario, in quanto regime naturale, anche senza rispettare il vincolo triennale.

In particolare, Agenzia delle Entrate ha espressamente chiarito che gli esercenti attività d’impresa che hanno optato per la contabilità ordinaria possono accedere al regime forfettario a partire dal periodo d’imposta 2020 senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni Iva. Inoltre con risoluzione n. 64/2018 è stato precisato che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 dell'articolo 18 DPR 600/73, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Stessa linea interpretativa è stata sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 9 del 10 aprile 2019, dove è stato chiarito che i contribuenti possono sempre passare dal regime semplificato al regime forfettario, in quando trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Attenzione però va prestata al caso in cui un contribuente nel 2019 abbia scelto la contabilità ordinaria in quanto il vincolo triennale in questa ipotesi permane. 

Si ricorda brevemente che la Legge di Bilancio 2020, com'è noto ormai, ha modificato il regime dei contribuenti forfettari. In particolare è stata prevista una stretta per il regime forfettario in quanto per accedere al regime, oltre al vincolo di ricavi/compensi fino a 65.000 euro è necessario il rispeto di due ulteriori requisiti:

  • non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipedenti, ecc.
  • non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l'importo di 30.000 euro. Attenzione però al fatto che per espressa previsione normativa "la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".

Inoltre è stato previsto che il termine per l'accertamento è ridotto di un anno per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Il forfettario viene quindi stimolato all'utilizzo della fattura elettronica senza pero' esservi obbligato.

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