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TAX CREDIT LIBRERIE: REGOLE E CODICE TRIBUTO

2 minuti, Redazione , 19/12/2018

Tax credit librerie: regole e codice tributo

Credito d'imposta per le librerie: modalità, termini e codice tributo in due documenti dell'Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un provvedimento e una risoluzione in merito al credito d'imposta per le librerie.

La Legge di bilancio 2018 riconosce dall’anno 2018 un credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1.

Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Con il decreto del 23 aprile 2018 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni applicative del predetto credito d’imposta, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti.

Con il provvedimento Protocollo n. 2018/513615 del 12 dicembre 2018, sono definiti modalità e termini di fruizione del credito d’imposta, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito, con la Risoluzione 87/2018 è istituito il seguente codice tributo:

  • “6894” denominato “TAX CREDIT LIBRERIE - credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati - art. 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stata presentata, alla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MIBAC, la richiesta di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Per quanto riguarda i controlli, la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali trasmette all’Agenzia delle entrate, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute. Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati comunicati, effettua controlli automatizzati. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito residuo, ovvero nel caso in cui l’impresa non rientri nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse al beneficio e dell’importo del credito concesso, il modello F24 è presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero per i beni e le attività culturali all’Agenzia delle entrate.

Allegati

Provvedimento protocollo n. 2018/513615 del 12.12.2018
Risoluzione Agenzia delle Entrate del 13.12.2018 n. 87

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