HOME

/

DIRITTO

/

LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI

/

AFFITTO FUORI SEDE: BASTA UNA ATTESTAZIONE ANCHE SE I CONTRATTI SONO DIVERSI

2 minuti, Redazione , 14/12/2018

Affitto fuori sede: basta una attestazione anche se i contratti sono diversi

Contratti di locazione di natura transitoria e attestazione di rispondenza: chiarimenti delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se lo stesso appartamento è concesso in locazione per porzioni a studentesse universitarie con singoli contratti e quest’ultimi sono stipulati contestualmente e presentano tutti lo stesso contenuto economico e normativo è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza per il complesso dei contratti. E' questo in breve quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 105 del 12 dicembre 2018.

Nel documento di prassi, le Entrate hanno ricordato che la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 (rubricata “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) all’articolo 5 stabilisce che “… possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis. E’ facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. ”.

Con il DM 16.1.2017 sono stati stabiliti i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire, in sede locale, per la stipula dei contratti di locazione

  • ad uso abitativo a canone concordato
  • per studenti universitari.

Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

Recentemente l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 31/E del 20 aprile 2018, ha affermato che “per i contratti a canone concordato “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni”. Da quanto detto, emerge che per i contratti di locazione a canone concordato stipulati in applicazione di accordi territoriali, che recepiscono il mutato assetto normativo, le parti contrattuali, in ipotesi di contratti “non assistiti”, hanno l’obbligo di acquisire l’attestazione di rispondenza al fine di poter legittimamente godere delle agevolazioni fiscali.

Sulla base di quanto sopra esposto, tenuto conto che tale attestazione si rende obbligatoria al fine di certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, è pertanto necessaria un’attestazione per ogni singolo contratto. Laddove, invece, si tratti dello stesso appartamento concesso in locazione per porzioni a studentesse universitarie con singoli contratti e quest’ultimi siano stipulati contestualmente e presentino tutti lo stesso contenuto economico e normativo è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza per il complesso dei contratti.

Allegati

Risposta Interpello 105 12.12.2018
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 31/E del 20.04.2018

Tag: LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CEDOLARE SECCA 2024 · 17/04/2024 Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

Con una FAQ datata 17 aprile le entrate chiariscono l'aliquota da applicare a chi affitta per più volte l'anno il proprio appartamento in locazione breve

Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

Con una FAQ datata 17 aprile le entrate chiariscono l'aliquota da applicare a chi affitta per più volte l'anno il proprio appartamento in locazione breve

Codice CIN locazioni: attese le regole nazionali

Codice CIN locazioni brevi e turistiche: il Ministero con avviso del 29.03 evidenzia che valgono ancora le norme regionali in attesa della attuazione del DL 145/2023

Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024

Il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore: istruzioni per il 730/2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.