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DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI: NOVITÀ IN SEDE DI CONVERSIONE

1 minuto, Redazione , 14/12/2018

Definizione agevolata liti pendenti: novità in sede di conversione

Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019: introdotte modifiche alla definizione delle liti con il Fisco

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Approvato ieri in maniera definitiva il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019. In particolare, in sede di conversione in Legge del decreto fiscale 119/2018 contenente le misure urgenti, è stata modificata la definizione agevolata delle liti pendenti. In particolare, l'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi cioè:

  • avvisi di accertamento,
  • provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
  • ogni altro atto di imposizione.

Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:

  • in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa (nuovo comma 1-bis);
  • in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore della stessa
  • in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, la definizione può avvenire a seguito del pagamento del 15% del valore della controversia.
  • in merito alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 119/2018, per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizi, le controversie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore.
  • concessione agli enti territoriali di applicare le norme sulla definizione agevolata in commento anche alle controversie tributarie che coinvolgono gli enti strumentali degli enti territoriali stessi.

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