HOME

/

CONTABILITÀ

/

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023

/

FATTURA ELETTRONICA IN REVERSE CHARGE: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

2 minuti, Redazione , 23/01/2019

Fattura elettronica in reverse charge: chiarimenti delle Entrate

Reverse charge in caso di fattura elettronica 2019: chiarimenti delle Entrate sull'autofattura e i codici da indicare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al reverse charge nel caso di fattura elettronica sono stati forniti nelle FAQ disponibili sul sito internet dell'Agenzia stessa ed anche in occasione del videoforum del 15 gennaio 2019 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'amministrazione ha risposto alle domande poste dai professionisti. In particolare, posto che le fatture elettroniche non sono modificabili nella domanda è stato chiesto se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente

  • sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa
  • oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Nella risposta l'Agenzia delle Entrate per prima cosa ha precisato che per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:

  • Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.
  • Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72.

Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. 

L'argomento è stato affrontato anche nel videoforum del 15 gennaio 2019 organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto alle domande poste dai professionisti. In tale sede è stato esplicitamente chiesto se per le autofatture da emettere per l'integrazione di acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR 633/72 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice TD20 e TD1. L'Agenzia ha ricordato che in questo tipo di documento il codice da utilizzare è il TD1, in quanto i documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex articolo 6, comma 8 del D. Lgs 471/97.

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 · 16/04/2024 Imposta di bollo fatture elettroniche 1° trimestre 2024: pagamento entro il 31 maggio

Entro il 31.05.2024 versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre 2024: un breve riepilogo delle scadenze da ricordare

Imposta di bollo fatture elettroniche 1° trimestre 2024: pagamento entro il 31 maggio

Entro il 31.05.2024 versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 1° trimestre 2024: un breve riepilogo delle scadenze da ricordare

Credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati

Il DL n 39/2024 contiene, tra le altre, una norma sulle sanzioni per le omesse comunicazioni dei dati POS: il dettaglio

E-fatture con l'estero: novità della guida ADE

La nuova guida ADE con novità sui tipi documento TD17, TD18, TD19, inoltre dal 13 marzo operativo un nuovo servizio massivo denominato documenti IVA

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.