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MINI IRES AL 15% PER UTILI REINVESTITI E INCREMENTO OCCUPAZIONALE

3 minuti, Redazione , 08/01/2019

MINI IRES al 15% per utili reinvestiti e incremento occupazionale

Legge di bilancio 2019: mini ires per gli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento occupazionale

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Una delle novità inserite nella Legge di bilancio 2019 (L. 143/2018) riguarda la possibilità di usufruire di un IRES ridotta sugli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione. La disciplina è contenuta nei commi 28-34 della manovra finanziaria e prevede che dal periodo d’imposta 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti  può essere assoggettato all’aliquota del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:

  • degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi (di cui all’articolo 102 TUIR)
  • del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti.

Attenzione: sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta .

Per quanto riguarda il costo del personale dipendente, questo rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che:

  • tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato
  • e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale  rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Ai fini di cui sopra per ciascun periodo d’imposta, alternativamente:

  • la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo;
  • la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo;
  • la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.

Queste disposizioni si applicano, anche ai fini dell’IRPEF, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo, attribuibile al reddito d’impresa, le aliquote ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
 

Tag: LEGGE DI BILANCIO 2024 LEGGE DI BILANCIO 2024 LA TASSAZIONE DELLE PMI LA TASSAZIONE DELLE PMI

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