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SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONI A RISCHIO: ECCO LE REGOLE

3 minuti, Redazione , 29/08/2018

Sospensione F24 con compensazioni a rischio: ecco le regole

Sospensione delle deleghe F24 con compensazioni che presentano profili di rischio: provvedimento delle Entrate con criteri e modalità

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Pubblicato ieri il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate contenente la definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento modello F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Il comma 49-ter dell’articolo 37 del DL 23/2006 introdotto dalla Legge di bilancio  2018, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate puossa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento modello F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Poi, se all'esito del controllo automatizzato o decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, il credito 

  • risulta correttamente utilizzato: la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato;
  • risulta non correttamente utilizzato: la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In base a quanto previsto nel Provvedimento, le  deleghe di pagamento F24 che presentano profili di rischio sono selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione utilizzando criteri riferiti:

  • alla tipologia dei debiti pagati;
  • alla tipologia dei crediti compensati;
  • alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  • ai dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
  • ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
  • al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del  DL 78/2010. Dalla data di avvio delle disposizioni del presente provvedimento, i modelli F24 contenenti tali pagamenti sono presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento. 

In particolare, per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, viene comunicato al soggetto che ha inviato il modello F24

  • se la delega di pagamento è stata sospesa.
  • la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento e durante questo periodo, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti. 

Fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

  • in caso di modello F24 a saldo zero, con apposita ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
  • se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.

Attenzione: le disposizioni del provvedimento hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018. 

Il testo del Provvedimento è allegato gratuitamente a questo articolo. 

Allegato

Provvedimento Agenzia delle Entrate 195385/2018

Tag: PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI

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