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DOTTORI COMMERCIALISTI 1 – PROFESSIONISTI NON ABILITATI 0

3 minuti, Redazione , 26/07/2018

Dottori Commercialisti 1 – professionisti non abilitati 0

La Corte di Cassazione statuisce l’esercizio abusivo della professione se svolta da soggetti non abilitati.

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In data 4 luglio 2017 la Corte di appello di Cagliari aveva confermato la sentenza emessa dal tribunale della medesima città che aveva condannato l'imputato alla pena di un mese di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di esercizio abusivo della professione, perché, agendo quale titolare della ditta, egli esercitava abusivamente prestazioni professionali per le quali era richiesta l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o a quello dei consulenti del lavoro. 

Secondo i giudici che si sono espressi nei vari gradi di giudizio non ha alcun valore il fatto di aver avvertito il cliente della non appartenenza all’ordine professionale; così come non ha avuto alcun peso l’esistenza di una serie di rapporti che l’imputato ha avuto negli anni con professionisti abilitati come Commercialisti, Revisori Legali e Avvocati in quanto la propria attività veniva esercita sotto forma di Srl e vedeva l’imputato, senza l’ausilio di dipendenti o personale abilitato, rapportarsi direttamente con i clienti facendo leva sulla propria esperienza pluriennale.

La buona fede dell'imputato sarebbe stata comprovata, secondo la sua difesa, dall'autorizzazione da lui ottenuta ad operare sul servizio telematico dell'Agenzia delle entrate. Val la pena evidenziare che su questo punto anche l’ANC, per mezzo del suo presidente, ha dichiarato che molta confusione sul tema è stata alimentata proprio dall’ Agenzia dell’Entrate che ha concesso l’accesso Entratel anche a soggetti non abilitati.

Il ricorrente inoltre, a sostegno della propria difesa, faceva riferimento alla L. 4/2013 la quale reca disposizioni in materia delle professioni non organizzate. Tuttavia, il comma 2 dell’art. 1 della L. 4/2013 statuisce espressamente che, per «professione  non  organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l' attività economica, anche organizzata, volta alla  prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro  intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle attività e dei  mestieri  artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 11545/2012, avevano chiarito che “concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen.,

  • non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione,
  • ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.

La sentenza della Corte di Cassazione n° 33464 del 18 luglio 2018 ribadisce che in assenza della prescritta abilitazione, una pluralità di atti che pur non riservati in via esclusiva alla competenza specifica di una professione, nel loro continuo, coordinato ed oneroso riproporsi ingenerano una situazione di apparenza evocativa dell'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, con conseguente affidamento incolpevole della clientela.
In conclusione, se le ultime sentenze della corte di cassazione avevano affermato la non esclusività dell’attività inerente la contabilità e l’assistenza fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, sembra che la sentenza 33464 riapra la strada ad una forma di tutela più esclusiva, almeno per quanto riguarda la consulenza fiscale vera e propria.

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Tag: SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

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Gianluca Giannattasio - 16/04/2019

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