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ANCHE LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI ADEGUA AL REGOLAMENTO PRIVACY

3 minuti, Redazione , 17/07/2018

Anche la Corte di Giustizia Europea si adegua al regolamento privacy

A decorrere dal 1° luglio 2018 le cause pregiudiziali davanti alla Corte di Giustizia Europea saranno rese anonime.

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Giustizia Europea attraverso un Comunicato stampa del 29 giugno 2018 ha comunicato che a decorrere dal 1° luglio le cause pregiudiziali da essa trattate saranno rese anonime.

Prima di passare ad illustrare il Comunicato stampa, forniamo brevemente una definizione di causa pregiudiziale.
È tale la questione, che pur potendo costituire oggetto autonomo di una decisione, si inserisce come un passaggio obbligato nell'iter logico-giuridico che conduce alla decisione della causa principale, e che perciò, per decidere su quest'ultima, non si può fare a meno di decidere. Nello specifico, la questione pregiudiziale sorge quando il convenuto eccepisce un fatto o una situazione giuridica diversi ed indipendenti dal fatto costitutivo affermato dall'attore a fondamento della propria domanda ma presupposti di esso, in quanto la loro accertata sussistenza esclude che tale fatto possa produrre conseguenze giuridiche (rif. https://www.brocardi.it/dizionario/3653.html )

La materia della causa pregiudiziale a livello comunitario è disciplinata dallArt. 267 TFUE, che recita:
La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

La scelta dei Giudici comunitari – volta a rafforzare la protezione dei dati delle persone fisiche -
trova la sua fonte normativa nel nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD).
Nel Comunicato vengono richiamate una serie di pronunce emesse dalla stessa Corte in materia di diritto alla deindicizzazione nei motori di ricerca oltre a quelle relative alla legittimità della conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, ecc,
ed in tale ottica si ritiene che il rafforzamento della protezione dei dati debba esprimersi anche, e soprattutto, “in un contesto caratterizzato dalla moltiplicazione degli strumenti di ricerca e diffusione”.
Tale decisione ha riguardo alle sole persone fisiche coinvolte nelle cause pregiudiziali e consiste nella sostituzione dei dati anagrafici con iniziali, in tutti i documenti pubblicati. Ma, poiché il ricorso acritico alle iniziali delle persone fisiche (nome e cognome) di per sé non garantisce un completo anonimato, le due iniziali utilizzate non rappresenteranno il nome e cognome della parte ricorrente, ma saranno diverse dal nome e cognome reali di tale parte. Per facilitare l’individuazione della causa la Corte aggiungerà alle due iniziali un elemento distintivo, tra parentesi. La scelta di tale elemento distintivo può ricadere sul nome di una persona giuridica che, pur non essendo parte della causa, ne è in essa menzionata oppure ne è interessata; oppure, ancora, l’elemento distintivo potrà riferirsi all’oggetto o alla questione centrale della controversia.

Se invece la causa verte tra persone fisiche e persone giuridiche il segno distintivo coinciderà con il nome di una delle persone fisiche.
Qualora la persona giuridica sia una autorità pubblica che si trova in qualità di parte spesso davanti alla Corte quest'ultima apporrà un ulteriore elemento distintivo.
Nel caso in cui la causa verta tra persone giuridiche non si applica quanto sopra esposto ad eccezione del caso in cui siano le stesse persone giuridiche siano a farne espressa richiesta oppure nei casi in cui la Corte lo ritenga giustificato da particolari ragioni.
 

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